Scomputo ritenute non certificate e prova dell’effettiva operazione (Cass. civ. Sez. V n. 15374 del 09.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto allo scomputo delle ritenute d’acconto subite non è subordinato al possesso della certificazione rilasciata dal sostituto d’imposta. L’art. 22 del d.P.R. n. 917/1986 condiziona la detrazione alla sola circostanza che le ritenute siano state operate, sicché rileva il fatto oggettivo della loro applicazione, dimostrabile anche con mezzi di prova equipollenti alla certificazione. Ne consegue che, ove il sostituto abbia operato le ritenute e non le abbia versate, il sostituito non è tenuto in solido: la responsabilità solidale prevista dall’art. 35 del d.P.R. n. 602/1973 presuppone che le ritenute non siano state effettuate. La verifica circa l’effettiva operazione della ritenuta, condotta su documentazione non bancaria, costituisce valutazione di merito non sindacabile in cassazione.

Il Fatto

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione notificava a un contribuente, in qualità di sostituto d’imposta, una cartella di pagamento di oltre ventunomila euro, comprensiva di sanzioni e interessi, per omesso o carente versamento di IRPEF ai sensi dell’art. 36-ter del d.P.R. n. 600/1973 per il periodo d’imposta 2011, seguita da provvedimento di fermo amministrativo.

Il contribuente impugnava la cartella davanti alla C.t.p. di Milano, che accoglieva parzialmente il ricorso, confermando l’atto impositivo e annullando le sanzioni. Proponevano appello, davanti alla C.t.r. della Lombardia, sia l’Ufficio sia il contribuente; i gravami riuniti venivano rigettati. Il contribuente ricorreva allora per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione delle regole sull’onere della prova e sul giudicato.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente censurava la sentenza regionale per essersi discostata dall’orientamento secondo cui il sostituito non è obbligato a versare all’erario l’importo della ritenuta subita, quand’anche il sostituto non l’abbia versata, con esclusione del vincolo di solidarietà. Contestava inoltre l’esigenza di una tracciabilità del pagamento, avendo operato in modo lecito ma non tracciabile.

La Corte dichiara il motivo infondato. Ricostruisce l’evoluzione normativa: già prima della modifica dell’art. 3 del d.P.R. n. 600/1974 ad opera dell’art. 1 del d.l. n. 300/1994, convertito dalla legge n. 473/1994, la giurisprudenza aveva affermato che la mancata allegazione del certificato del sostituto non toglie al sostituito il diritto di provare la reale entità della base imponibile, evitando la duplicazione di un’imposizione già scontata alla fonte.

Il Collegio richiama quindi l’art. 22 del TUIR, che subordina la detrazione alla sola condizione che le ritenute siano state operate, valorizzando il fatto oggettivo della loro applicazione, comprovabile con la certificazione o con altri mezzi di prova equipollenti. In termini conformi richiama la circolare n. 68/E del 19 marzo 2009, che ammette lo scomputo a condizione che il contribuente documenti l’effettivo assoggettamento a ritenuta.

Su questa linea la Corte colloca la pronuncia delle Sezioni Unite n. 10378 del 12 aprile 2019, secondo cui, in caso di omesso versamento delle ritenute comunque operate, il sostituito non è tenuto in solido, essendo la solidarietà dell’art. 35 del d.P.R. n. 602/1973 condizionata alla circostanza che le ritenute non siano state effettuate. Tale esclusione opera dunque a condizione che le ritenute siano state operate: circostanza che i giudici regionali hanno ritenuto non dimostrata, escludendo l’idoneità probatoria della documentazione non bancaria esibita. Si tratta di valutazione di merito, non sindacabile in legittimità. È esclusa altresì la violazione del divieto di doppia imposizione, non essendo richiesto al sostituito il pagamento di un’imposta già versata dal sostituto. Il ricorso è rigettato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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