Rimborso IVA su beni di terzi strumentali all’impresa (Cass. civ. Sez. V n. 9577 del 12.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di rimborso IVA, l’art. 30, comma 3, lett. c), d.P.R. n. 633/1972 va interpretato in senso conforme al diritto unionale, attribuendo all’espressione “acquisto di beni ammortizzabili” il significato ampio di disponibilità di beni strumentali in forza di un titolo giuridico che ne garantisca il possesso o la detenzione per un periodo di tempo medio-lungo. Il presupposto del rimborso non è dunque la proprietà del bene, né la sua rimovibilità o asportabilità al termine del rapporto, ma la strumentalità del bene all’esercizio dell’impresa. È pertanto illegittimo il diniego di rimborso fondato sulla circostanza che le spese incrementative siano state sostenute su beni di terzi.
Il Fatto
Una società esercente attività di ristorazione, in forza di una convenzione con il Comune, realizzava un fabbricato strumentale destinato alla somministrazione di cibi e bevande su area di proprietà comunale, con obbligo di restituzione del manufatto all’ente al termine della concessione ventennale. Presentava istanza di rimborso IVA infrannuale per il primo trimestre 2019, pari a 65.000,00 euro, riferita a tre fatture, tra cui quella di maggior importo per i lavori di realizzazione del nuovo edificio.
L’Ufficio negava il rimborso per assenza del presupposto di cui all’art. 30, comma 3, lett. c), d.P.R. n. 633/1972, autorizzando la sola detrazione del credito. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso della contribuente; la Commissione tributaria regionale, in riforma, dichiarava legittimo il diniego, valorizzando la proprietà del bene in capo al Comune e l’inamovibilità delle opere. La società proponeva quindi ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta la questione della rimborsabilità dell’IVA assolta su spese incrementative eseguite su beni di terzi, non suscettibili di rimozione al termine del rapporto. Il motivo denuncia la violazione dell’art. 30, comma 3, lett. c), d.P.R. n. 633/1972, sostenendo che l’ammortizzabilità del bene discende dalla sua strumentalità e non dalla titolarità del possesso o dalla sua asportabilità.
Richiamando Sez. U. n. 13162 del 14.05.2024, il Collegio individua l’errore di diritto della sentenza impugnata nell’aver attribuito rilevanza decisiva al presupposto della proprietà dei beni. L’esercente attività d’impresa ha diritto al rimborso dell’IVA per i lavori di ristrutturazione o manutenzione di immobili dei quali non è proprietario, purché li detenga in virtù di un diritto personale di godimento e sia presente un nesso di strumentalità con l’attività svolta.
La Corte ricostruisce il contrasto giurisprudenziale. L’indirizzo restrittivo enucleava il concetto di bene ammortizzabile dagli artt. 102 e 103 d.P.R. n. 917/1986 e dalle regole civilistiche di bilancio, escludendo la mera strumentalità. L’indirizzo più ampio valorizza il principio eurounitario di neutralità dell’imposta, per cui il soggetto passivo non può essere inciso al pari di un consumatore finale.
Il Collegio aderisce al secondo orientamento in forza del criterio dell’interpretazione conforme, imposto al giudice nazionale e a maggior ragione quando oggetto del giudizio sia un’imposta armonizzata. All’espressione “acquisto di beni ammortizzabili” va quindi attribuito il significato lato di disponibilità del bene in virtù di un titolo che ne garantisca il possesso o la detenzione per un periodo apprezzabilmente lungo, non solo la proprietà o un diritto reale, ma anche la locazione o il comodato.
Il concetto di bene ammortizzabile non si ricava dalle disposizioni sulle imposte dirette né dalle regole di bilancio, bensì dalla nozione ampia ed economica di beni di investimento utilizzata nella direttiva 2006/112/CEE. La disposizione va quindi estesa ai beni destinati all’esercizio dell’impresa per un periodo medio-lungo, quali investimenti strumentali. Il ricorso è accolto, la sentenza cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese.
Nota della Redazione
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