Contraddittorio endoprocedimentale a forma libera negli accertamenti a tavolino (Cass. civ. Sez. V n. 9575 del 12.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nei tributi armonizzati l’amministrazione finanziaria è tenuta a rispettare il contraddittorio endoprocedimentale anche nell’accertamento cd. a tavolino, ma le modalità della sua realizzazione non sono a forma vincolata. È sufficiente che sia assicurata l’effettività del contraddittorio, indipendentemente dagli strumenti concretamente adottati, quali procedure partecipative, questionari o riconoscimento dell’accesso agli atti. La garanzia dell’art. 12, comma 7, legge n. 212/2000 opera solo per gli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche nei locali di esercizio dell’attività. Il vizio processuale è deducibile solo se il contribuente assolva la cd. prova di resistenza, enunciando le ragioni che, se tempestivamente addotte, avrebbero potuto modificare le determinazioni finali dell’ufficio.
Il Fatto
Una società in liquidazione riceveva un avviso di accertamento per l’anno di imposta 2013, con riprese IRES, IVA e IRAP, per non aver presentato le dichiarazioni pur avendo conseguito ricavi. La contribuente impugnava l’atto eccependo la decadenza dal potere di accertamento e la violazione del termine dilatorio di sessanta giorni dalla chiusura delle indagini prima dell’emissione.
L’ufficio replicava nel merito e contestava l’ammissibilità del ricorso, per l’erronea intestazione della Commissione tributaria adita. La CTP rigettava il ricorso, ritenendo l’errore di intestazione un mero errore materiale. La CTR, investita dell’appello della contribuente, rigettava il gravame, considerando infondate nel merito le eccezioni riproposte, sulla base del contraddittorio endoprocedimentale e del difetto di prova di resistenza. Avverso questa sentenza la società ricorreva in cassazione con un unico motivo.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è inammissibile e comunque manifestamente infondato. La Corte rileva anzitutto il difetto di specificità del motivo, costruito in forma cumulativa, senza che lo sviluppo argomentativo consenta di enucleare distinti profili censori riconducibili ai paradigmi evocati. Il ricorrente richiama anche il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., senza però individuare, già sul piano linguistico, alcun fatto decisivo e controverso in senso storico-naturalistico di cui la CTR abbia omesso l’esame.
A ciò si aggiunge la preclusione derivante dall’ipotesi di doppia conforme di merito, che impedisce la deduzione del vizio di cui alla citata disposizione. Sul versante dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., pur non formalmente evocato, il motivo risulta carente finanche nella rubrica, non essendo richiamate le norme pretesamente violate, lacuna non colmata dalla pedissequa illustrazione.
Nel merito, la Corte conferma l’indirizzo delle Sezioni Unite n. 24823 del 09/12/2015: la CTR ha correttamente escluso la violazione dell’art. 12, comma 7, legge n. 212/2000, non versandosi in ipotesi di accesso, ispezione o verifica, e, comunque, la violazione dei principi del contraddittorio in tema di imposte armonizzate, non avendo la contribuente fornito la prova di resistenza.
La CTR ha inoltre accertato in fatto, con giudizio non impugnato, che la contribuente ha avuto la concreta possibilità di contraddire, risultando così rispettato il suo diritto ad essere sentita. Il principio è ribadito alla luce di Sez. 5 n. 18489 del 08/07/2024: nell’accertamento cd. a tavolino le modalità del contraddittorio non sono a forma vincolata, essendo sufficiente assicurarne l’effettività, indipendentemente dagli strumenti adottati, quali procedure partecipative, questionari o accesso agli atti.
Il ricorso è dunque rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di lite e con gli effetti del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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