Contributo solidarietà illegittimo su pensione già determinata (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 9689 del 14.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Gli enti previdenziali privatizzati, pur dovendo assicurare l’equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, non possono adottare atti o provvedimenti che, senza incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta su un trattamento già determinato secondo i criteri applicabili. Un contributo di solidarietà così strutturato viola il principio del pro rata e integra una prestazione patrimoniale imposta ex art. 23 Cost., la cui previsione è riservata al legislatore. Il contributo di cui all’art. 24, comma 24, lett. b), del d.l. n. 201/2011 presuppone, in via alternativa, l’inerzia dell’ente entro il 30 settembre 2012 o il parere negativo dei Ministeri vigilanti: non è equiparabile all’inerzia il caso in cui le delibere siano state adottate e poi dichiarate illegittime dal giudice. In tema di indebita trattenuta sulla pensione, non si applica la prescrizione quinquennale ma la ordinaria prescrizione decennale, e gli interessi decorrono dalla data dei prelievi effettuati sull’ente.

Il Fatto

La Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti impugnava in cassazione la sentenza con cui la Corte d’appello di Torino aveva accertato l’illegittimità delle trattenute operate sulla pensione di un iscritto a titolo di contributo di solidarietà e condannato l’ente a restituire gli importi prelevati per il periodo dal giugno 2011 al maggio 2021.

L’Ente proponeva quattro motivi di ricorso, tutti per violazione di legge: la legittimità del contributo; l’applicabilità del contributo dell’1% per il biennio 2012-2013 ex art. 24, comma 24, lett. b), d.l. n. 201/2011; l’eccezione di prescrizione quinquennale; la decorrenza degli interessi. Il pensionato resisteva con controricorso. La questione approdava in cassazione dopo che la Cassa aveva richiesto la decisione a seguito della proposta di definizione accelerata.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama anzitutto le Sezioni Unite n. 9611 del 2024, secondo cui il consigliere che ha formulato la proposta di definizione accelerata può far parte del collegio e essere nominato relatore, non versando in situazione di incompatibilità ex artt. 51 e 52 cod. proc. civ., perché la proposta non ha funzione decisoria.

Nel merito, il primo motivo è manifestamente infondato. La Corte conferma l’orientamento consolidato: gli enti previdenziali privatizzati non possono imporre, sia pure per assicurare l’equilibrio di bilancio, una trattenuta su un trattamento già determinato. Il prelievo è estraneo ai criteri di calcolo della pensione, viola il pro rata e va inquadrato tra le prestazioni patrimoniali imposte per legge riservate al legislatore ex art. 23 Cost. Il percorso, avviato con Cass. n. 25212 del 2009, è richiamato in un lungo elenco di pronunce fino al 2024.

Infondato anche il secondo motivo. L’art. 24, comma 24, del d.l. n. 201/2011 àncora il contributo dell’1% a due presupposti alternativi: la mancata adozione delle misure entro il 30 settembre 2012 o il parere negativo dei Ministeri vigilanti. Il dato letterale non consente di equiparare all’inerzia il caso in cui le delibere siano state adottate ma poi dichiarate illegittime: non si configura alcuna “inattività” dell’ente. Del resto la stessa Cassa aveva escluso l’inerzia, avendo agito sul presupposto di aver adottato la riforma del sistema previdenziale.

Il terzo motivo non regge. La prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4, cod. civ. presuppone la liquidità ed esigibilità del credito; quando è in contestazione l’ammontare del trattamento, si applica la prescrizione decennale ex art. 2946 cod. civ. L’art. 47-bis d.P.R. n. 639/1970 riguarda la riliquidazione della pensione, non l’indebita trattenuta derivante da una misura patrimoniale illegittima, sicché non sorge questione di legittimità costituzionale ex art. 3 Cost.

Infine, quanto agli interessi, la Corte ribadisce che i crediti previdenziali hanno natura unitaria: gli accessori decorrono dalla data di maturazione del diritto, coincidente con i prelievi effettuati, fino all’effettivo pagamento. Il ricorso è dichiarato inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., con condanna alle spese e alle somme ex art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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