Obbligo contributivo sul minimale retributivo e prova a carico del datore (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 16581 del 27.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di contributi previdenziali agricoli, grava sull’ente previdenziale l’onere di provare il fondamento della propria pretesa creditoria, mentre spetta al datore di lavoro allegare e dimostrare le circostanze eccettuative, quali il diritto a sgravi o agevolazioni contributive. Laddove la parte datoriale contesti la sussistenza di un’omessa pronuncia del giudice di merito su una domanda di benefici contributivi, è onere del ricorrente per cassazione indicare puntualmente, nel rispetto del principio di autosufficienza, le difese svolte sul punto nel giudizio di gravame. L’eventuale modifica delle ragioni poste a fondamento della pretesa in fase amministrativa non integra una modifica della domanda giudiziale, dovendo l’ente provare i presupposti del proprio credito nell’alveo del processo.
Il Fatto
La società agricola proponeva opposizione avverso una cartella esattoriale con cui l’INPS le ingiungeva il pagamento di contributi agricoli per gli anni dal 2004 al 2006, a seguito di accertamenti ispettivi che avevano rilevato la denuncia di imponibili contributivi inferiori al minimale contributivo previsto per le qualifiche dei lavoratori occupati.
Il Tribunale rigettava l’opposizione e la Corte d’Appello, decidendo sul gravame della società, confermava integralmente la sentenza di primo grado, ritenendo legittima la pretesa dell’istituto previdenziale. La società proponeva quindi ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, cui resistevano l’INPS, anche quale mandatario della SCCI, e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente le prime due censure, riguardanti rispettivamente la violazione degli artt. 112 e 420 c.p.c. e delle regole sul riparto dell’onere della prova. Quanto al primo profilo, ha chiarito come la modifica delle ragioni poste a fondamento della pretesa in sede amministrativa non comporti alcuna alterazione della domanda giudiziale: è nell’ambito del processo che l’ente previdenziale è tenuto a provare i presupposti del proprio credito, senza che rilevino le causali eventualmente diverse indicate in fase amministrativa.
La seconda doglianza è stata reputata in parte infondata e in parte inammissibile. È infondata laddove lamenta la violazione dell’onere probatorio, poiché la sentenza impugnata aveva correttamente stabilito che incombe sull’INPS la prova della propria pretesa e sulla parte datoriale quella delle circostanze eccettuative, come il diritto a sgravi o agevolazioni. Sono invece inammissibili le ulteriori contestazioni che, attraverso la dedotta violazione dell’onere probatorio, mirano a censurare la valutazione delle risultanze istruttorie, ossia le denunce trimestrali e i dati relativi alle posizioni lavorative.
Particolarmente complessa è la disamina del terzo motivo, con cui la società lamentava la mancata valorizzazione del proprio diritto a fruire di benefici contributivi. La Corte ha rilevato che, per consentire il sindacato sulla dedotta omessa pronuncia, il ricorrente avrebbe dovuto offrire prova, nel rispetto dell’art. 366 c.p.c., di aver proposto la domanda nel giudizio di merito e di averla riproposta in appello, trascrivendo le conclusioni e le ragioni ad esse sottese. La mera trascrizione di un atto processuale non identificato è stata ritenuta insufficiente, anche alla luce dei principi affermati dalla Corte EDU nella sentenza Succi ed altri contro Italia del 28.10.2021 e dalle Sezioni Unite n. 8950 del 18 marzo 2022.
Il quarto motivo, concernente l’erroneo richiamo normativo operato nei verbali ispettivi, è stato dichiarato inammissibile: la parte ricorrente criticava le risultanze dei verbali anziché la sentenza impugnata e continuava a sostenere un diritto a sgravi e agevolazioni che non era stato oggetto di indagine nel giudizio di merito. Per gli stessi motivi, il Collegio ha infine rimarcato l’inconferenza dei precedenti giurisprudenziali invocati dalla ricorrente nella memoria difensiva.
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Nota della Redazione
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