Omessa pronuncia sul motivo d’appello relativo all’esonero dalle spese ex art. 152 d.a. c.p.c.: la Cassazione decide nel merito (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 976 del 17.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di prestazioni assistenziali, la mancata pronuncia del giudice d’appello su un motivo di gravame, non riportato né nella parte narrativa né in quella motiva della sentenza, integra il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 cod. proc. civ., non potendosi configurare un rigetto implicito. Il giudizio di opposizione alla ripetizione dell’indebito previdenziale si qualifica come giudizio per ottenere la prestazione assistenziale, con conseguente applicazione della disciplina di cui all’art. 152 d.a. c.p.c.: la produzione della dichiarazione di esonero ivi prevista rende non ripetibili le spese di lite.
Il Fatto
Il lavoratore aveva proposto domanda per sentir dichiarare non ripetibili dall’istituto previdenziale i ratei di una prestazione assistenziale percepiti. Il giudice di primo grado aveva rigettato la domanda, condannando l’attore alla refusione delle spese di lite. La Corte d’appello, nel confermare la pronuncia, aveva inizialmente confermato la condanna alle spese, ma, in seguito a istanza di correzione di errore materiale, aveva dichiarato irripetibili le spese del grado, valorizzando la dichiarazione ex art. 152 d.a. c.p.c. prodotta dalla parte.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente deduceva, con il primo motivo, la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per non avere la Corte territoriale pronunciato sul secondo motivo d’appello, con il quale era stata chiesta la declaratoria di non ripetibilità delle spese del giudizio di primo grado. Con il secondo motivo deduceva la violazione dell’art. 152 d.a. c.p.c. per il caso in cui la pronuncia su quel motivo fosse da ritenere sussistente.
La Cassazione ha ritenuto il primo motivo fondato, con assorbimento del secondo. Dall’esame degli atti è emerso che l’atto d’appello conteneva effettivamente un secondo motivo, relativo alla violazione della norma da parte del primo giudice. Tale motivo, tuttavia, non era stato oggetto di esame da parte della Corte d’appello, non risultando riportato né nella parte narrativa né in quella motiva della sentenza. Il Collegio ha escluso che potesse configurarsi un rigetto implicito del motivo.
Quanto alla qualificazione della controversia, la Corte ha chiarito che la causa attiene alla prestazione assistenziale: la domanda di rigetto della pretesa di ripetizione dell’indebito formulata dall’istituto comporta, infatti, l’accertamento del diritto a trattenere la prestazione stessa. Ne consegue che, ai sensi dell’art. 152 d.a. c.p.c., il giudizio deve intendersi come volto a ottenere la prestazione assistenziale, poiché il rigetto della pretesa restitutoria implica che la parte privata consegua in via definitiva la prestazione, in conformità ai precedenti richiamati.
Accertata la sussistenza e la non equivocità della dichiarazione di esonero ex art. 152 d.a. c.p.c., già valutata in appello, la Cassazione ha deciso la causa nel merito, dichiarando che il ricorrente non è tenuto a corrispondere le spese di lite relative al primo grado di giudizio. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dell’istituto secondo il principio di soccombenza.
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Nota della Redazione
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