Contributo solidarietà Casse privatizzate non equiparabile a regolamento illegittimo (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 9695 del 14.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Gli enti previdenziali privatizzati non possono adottare, in funzione dell’equilibrio di bilancio, atti che impongano una trattenuta su un trattamento pensionistico già determinato secondo i criteri applicabili. Un siffatto prelievo, ancorché denominato contributo di solidarietà, è incompatibile con il principio del pro rata e integra una prestazione patrimoniale imposta ex art. 23 Cost., la cui introduzione è riservata al legislatore. Il contributo dell’1% previsto dall’art. 24, comma 24, lett. b), del d.l. n. 201/2011 per il biennio 2012-2013 presuppone l’inerzia dell’ente o il parere negativo dei Ministeri vigilanti: a tale presupposto non è equiparabile l’emanazione di un regolamento poi dichiarato illegittimo. In tema di trattenute illegittime, il diritto alla restituzione è soggetto alla prescrizione decennale e gli interessi legali decorrono dalla data dei singoli prelievi.

Il Fatto

La Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti aveva applicato sulla pensione di un iscritto un contributo di solidarietà introdotto con proprie delibere. Il Tribunale di Vicenza aveva accertato l’illegittimità delle trattenute e condannato la Cassa alla restituzione degli importi nei limiti della prescrizione decennale. La Corte d’appello di Venezia aveva respinto il gravame.

La Cassa ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, tutti per violazione di legge: la legittimità del contributo regolamentare; in subordine, l’applicabilità del contributo legale dell’1% per il biennio 2012-2013; la prescrizione quinquennale; la decorrenza degli interessi. L’intimato non ha svolto attività difensiva.

La Motivazione della Corte

La Corte richiama anzitutto le Sezioni Unite n. 9611/2024, che hanno escluso l’incompatibilità del consigliere estensore della proposta di definizione accelerata a far parte del collegio che decide ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ..

Il primo motivo è manifestamente infondato. Gli enti previdenziali privatizzati non possono adottare provvedimenti che, lungi dall’incidere sui criteri di determinazione del trattamento, impongano una trattenuta su una pensione già determinata: tali atti violano il principio del pro rata e danno luogo a un prelievo riconducibile alle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost. L’orientamento, avviato con Cass. n. 25212/2009 e confermato da numerose pronunce fino al 2024, è consolidato.

Il secondo motivo non ha pregio. La norma invocata àncora il contributo dell’1% a due presupposti alternativi: la mancata adozione di misure di equilibrio entro il 30 settembre 2012 o il parere negativo dei Ministeri vigilanti. Il dato letterale non consente di equiparare all’inerzia l’ipotesi in cui gli interventi siano stati effettuati ma i relativi provvedimenti siano stati poi dichiarati illegittimi. La Cassa stessa ha escluso l’inerzia, avendo resistito e agito sul presupposto di aver adottato misure di salvaguardia dell’equilibrio.

Quanto alla prescrizione, la Corte conferma che la prescrizione quinquennale dell’art. 2948, n. 4, cod. civ. richiede la liquidità ed esigibilità del credito: ove sia in contestazione l’ammontare del trattamento, si applica la prescrizione decennale. L’art. 47-bis d.P.R. n. 639/1970 riguarda la riliquidazione della pensione, non l’indebita trattenuta derivante da una misura patrimoniale illegittima.

Infine, gli interessi legali competono dalla data di maturazione del diritto, coincidente con i prelievi effettuati, secondo l’indirizzo che riconosce natura unitaria ai crediti previdenziali. Il ricorso è dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., con condanna della ricorrente al pagamento di € 2500,00 in favore della Cassa delle Ammende ex art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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