Il socio lavoratore cooperativo è subordinato nonostante iscrizione commercianti (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 23224 del 14.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di una parte nel corso del giudizio di legittimità non ne determina l’interruzione, stante la natura officiosa del giudizio di cassazione che lo rende impermeabile agli eventi interruttivi. In tema di socio di cooperativa, la qualificazione del rapporto di lavoro come subordinato non può essere ancorata al regime previdenziale concretamente applicato, né al nomen iuris pattuito, ma deve essere accertata in concreto dal giudice di merito attraverso la valutazione complessiva di una pluralità di elementi, inclusi gli indici sussidiari della subordinazione (continuità e durata del rapporto, natura ripetitiva e predeterminata delle mansioni, assenza di rischio d’impresa e di apporto di attrezzature proprie). L’iscrizione del socio alla gestione dei lavoratori dipendenti costituisce un principio di prova, ma non è di per sé decisiva; grava sulla cooperativa, che intenda beneficiare di un regime contributivo più favorevole, l’onere di provare la natura autonoma delle prestazioni. Il giudizio di qualificazione basato su presunzioni è censurabile in cassazione solo per violazione dei criteri legali di cui all’art. 2094 cod. civ., non anche per la scelta e la ponderazione degli elementi di fatto, che è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito.
Il Fatto
Una società cooperativa in liquidazione impugnava i verbali ispettivi e gli avvisi di addebito con cui INPS e INAIL avevano rivendicato maggiori contributi per i rapporti di lavoro instaurati con i propri soci, qualificati come subordinati. La società, pur avendo formalmente gestito i rapporti come lavoro subordinato (comunicazioni obbligatorie, denunce contributive, iscrizione al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti), sosteneva che i soci fossero lavoratori autonomi, liberi di accettare o rifiutare le occasioni di lavoro, e che il regime previdenziale applicato non fosse decisivo. Il Tribunale aveva respinto le pretese degli enti, ma la Corte d’appello di Milano, riformando la sentenza, aveva accertato la natura subordinata dei rapporti, valorizzando l’ambiguità del comportamento della cooperativa e gli elementi indiziari emersi dall’istruttoria.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, dopo aver dichiarato l’inapplicabilità degli eventi interruttivi del processo in virtù dell’impulso d’ufficio che caratterizza il giudizio di legittimità (richiamando Cass. n. 30785/2023 e Cass. n. 25623/2025), ha scrutinato i motivi di ricorso. Ha dichiarato inammissibili le censure relative al dedotto giudicato esterno per difetto di specificità e autosufficienza, non avendo la ricorrente allegato il contenuto dell’eccezione proposta in appello né l’oggetto dei giudizi presupposti. Ha altresì escluso la configurabilità di un giudicato interno, trattandosi di questioni in nesso consequenziale con il capo riformato in appello.
Nel merito, la Corte ha ritenuto infondate le censure sulla qualificazione, affermando che la valutazione della subordinazione non è il frutto di un automatismo derivante dal regime previdenziale, ma di un accertamento in concreto. La previa iscrizione alla gestione dei lavoratori dipendenti, compiuta dalla stessa cooperativa, non è dirimente ma rappresenta un principio di prova che, unitamente agli elementi fattuali (assenza di rischio d’impresa, mancato apporto di materiali, natura elementare e ripetitiva delle prestazioni), giustifica la conclusione della corte territoriale. Il tentativo della società di ridiscutere la ponderazione di tali elementi è stato ricondotto a una mera rivalutazione del compendio probatorio, non consentita in sede di legittimità.
Quanto alla distribuzione dell’onere della prova, la Suprema Corte ha precisato che spetta alla società, che contesta la qualificazione operata dagli enti, dimostrare la natura autonoma delle prestazioni, non essendo sufficiente addurre un generico ed indimostrato errore. Il controllo sul giudizio di qualificazione è stato limitato alla sola individuazione dei caratteri identificativi del lavoro subordinato (ex art. 2094 cod. civ.), mentre la scelta e la valutazione degli indici sussidiari è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, come già stabilito da Cass. n. 32513/2024 e Cass. n. 25623/2025, resa tra le medesime parti o in casi sovrapponibili.
Infine, la Corte ha escluso la violazione dell’art. 115 c.p.c., in quanto la doglianza non deduceva l’utilizzo di prove non introdotte dalle parti, e ha ritenuto insindacabile il diniego della CTU, non essendo stata illustrata la decisività del mezzo istruttorio. Il ricorso è stato conseguentemente rigettato.
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