Interessi sui rimborsi IRES da deduzione IRAP: decorrenza dalla data del versamento (Cass. civ. Sez. V n. 9696 del 14.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di rimborso delle imposte sui redditi, gli interessi previsti dall’art. 44 d.P.R. n. 602/1973 mirano a reintegrare la diminuzione patrimoniale subita dal contribuente per non aver goduto della somma versata al fisco. Essi maturano, indipendentemente dalla buona o mala fede dell’accipiens e senza che occorra la mora dell’Amministrazione, al compimento di ogni singolo semestre, escluso il primo, successivo alla data del versamento — non già a quella della domanda — e fino alla data dell’ordinativo di pagamento. Tale regola si applica anche al rimborso IRES conseguente alla deducibilità forfettaria del 10% dell’IRAP, introdotta dall’art. 6 d.l. n. 185/2008: la natura sostanziale della norma agevolativa non sposta il dies a quo degli interessi, che resta ancorato al versamento dell’indebito.

Il Fatto

Una banca presentava istanza di rimborso ai sensi dell’art. 6, comma 3, d.l. n. 185/2008 per l’IRES assolta senza aver dedotto la quota forfettaria del 10% dell’IRAP versata. Le richieste riguardavano più annualità. Ottenuto il rimborso in linea capitale, la società insisteva per la corresponsione degli interessi, da calcolarsi dalla data dei versamenti effettuati.

La CTP di Firenze, con due sentenze, dichiarava cessata la materia del contendere sul capitale e accoglieva il ricorso quanto agli interessi, individuando il dies a quo nella data del versamento e non in quella dell’ordinativo di pagamento. La CTR della Toscana, riunite le cause, rigettava l’appello dell’Agenzia delle Entrate. L’Ufficio ricorreva per cassazione con un unico motivo, resistito dalla contribuente.

La Motivazione della Corte

Il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 44 d.P.R. n. 602/1973, dell’art. 2033 cod. civ. e dell’art. 6 del d.l. richiamato. L’Amministrazione sostiene che la fattispecie non integra un indebito originario, ma un rimborso collegato all’introduzione della deduzione forfettaria del 10% dell’IRAP. Il dies a quo degli interessi dovrebbe quindi coincidere con l’entrata in vigore della norma che elimina il presupposto impositivo.

La Corte respinge questa impostazione. Il testo dell’art. 44 àncora espressamente il calcolo degli interessi al periodo compreso tra la data del versamento — o della scadenza dell’ultima rata del ruolo — e la data dell’ordinativo di pagamento. La norma non distingue in base all’origine dell’indebito, né attribuisce rilievo alla domanda di rimborso.

Il Collegio richiama i propri precedenti. Si è affermato che gli interessi sulla sorte da rimborsare maturano al compimento di ogni semestre, escluso il primo, successivo alla data del versamento e fino a quella dell’ordinativo di pagamento (Cass. n. 13755/2024; n. 30639/2023). Si è inoltre chiarito che tali interessi non presuppongono la mora dell’Amministrazione e prescindono dalla buona o mala fede dell’accipiens, maturando al compimento di ogni semestre successivo al versamento, non alla domanda (Cass. n. 11189/2023).

Si è infine ribadito che gli interessi per la ritardata restituzione seguono la disciplina dei rimborsi semestrali di cui agli artt. 38 e 44 d.P.R. n. 602/1973, decorrono dal versamento e vanno calcolati al tasso legale vigente alla scadenza di ciascun semestre (Cass. n. 25684/2016).

La Corte conclude che il riferimento corretto è alla data del versamento dell’indebito e fino alla data del provvedimento di liquidazione o del mandato di pagamento. Il ricorso è pertanto infondato e viene rigettato, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità. Non si applica l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, essendo la parte soccombente un’amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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