Contributo di solidarietà sui fondi soppressi e computo sull’intero trattamento (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 1396 del 20.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il contributo di solidarietà di cui all’art. 24, comma 21, d.l. n. 201/2011, conv. con modif. dalla l. n. 214/2011, istituito per il quinquennio 2012-2017, è finalizzato al riequilibrio dei fondi pensionistici nei quali sono confluite le soppresse gestioni speciali. Esso è pertanto posto dal legislatore a carico dell’intera quota del trattamento pensionistico maturato nelle gestioni soppresse anteriormente all’introduzione della normativa di armonizzazione. Non è conforme alla disposizione il criterio che limita la base imponibile alla sola eccedenza della pensione rispetto al corrispondente trattamento del regime generale AGO a parità di retribuzione e contribuzione.
Il Fatto
La Corte d’Appello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale di Viterbo, aveva condannato l’INPS a restituire al pensionato il contributo di solidarietà prelevato sulla parte di pensione in godimento già a carico del fondo telefonici. Il giudice di appello aveva ritenuto che il contributo non dovesse essere calcolato sull’intero importo della pensione, ma solo sull’eccedenza rispetto al corrispondente trattamento del regime generale AGO, a parità di retribuzione e contribuzione. Solo questa eccedenza, secondo la corte territoriale, costituiva il vantaggio degli iscritti ai fondi speciali.
Avverso tale sentenza l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo. Il pensionato è rimasto intimato.
La Motivazione della Corte
La Sezione Lavoro ha ritenuto fondato il motivo, che deduceva la violazione dell’art. 24, comma 21, d.l. n. 201/2011. La Corte ha richiamato il proprio orientamento, espresso con l’ordinanza n. 30254 del 14.10.2022, secondo cui il contributo in questione è finalizzato al riequilibrio dei fondi pensionistici nei quali sono confluite le soppresse gestioni speciali.
Da questa finalità il Collegio ha tratto la conseguenza che il prelievo grava sull’intera quota del trattamento pensionistico maturato nelle gestioni soppresse anteriormente all’introduzione della normativa di armonizzazione. Il criterio seguito dalla corte territoriale — limitazione della base imponibile alla sola eccedenza rispetto al trattamento AGO — è stato quindi ritenuto non conforme alla norma.
La Corte ha dichiarato di voler dare continuità al precedente richiamato. Ha pertanto accolto il ricorso e cassato la sentenza impugnata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti, ha deciso la causa nel merito, rigettando la domanda restitutoria introduttiva del giudizio.
Le spese dell’intero processo sono state compensate, in considerazione della sopravvenienza del precedente all’introduzione della lite.
Nota della Redazione
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