Inammissibile il ricorso aspecifico contro la qualificazione del rapporto LSU (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 9904 del 15.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per violazione del principio di specificità, il ricorso per cassazione articolato in motivi frammisti e confusi, nei quali la censura non è ricondotta alle categorie logiche di cui all’art. 360 cod. proc. civ.. La qualificazione di un rapporto come lavoro socialmente utile — che ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. n. 468/1997 e dell’art. 4 del d.lgs. n. 81/2000 non dà luogo a rapporto di lavoro ma a un rapporto speciale di natura assistenziale — integra un accertamento di fatto riservato al giudice di merito. Il sindacato di legittimità resta precluso, salvo il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., quando ricorra una ipotesi di doppia conforme. La violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. è deducibile solo nei limiti del difetto di motivazione.

Il Fatto

Il ricorrente aveva convenuto in giudizio una società in house comunale chiedendo il riconoscimento della natura subordinata del rapporto, in ragione delle prestazioni rese come lavoratore socialmente utile e, in seguito, mediante lavoro accessorio. Aveva dedotto lo svolgimento di compiti coincidenti con quelli dei dipendenti a tempo indeterminato e il proprio stabile inserimento nella struttura aziendale, documentato dagli ordini di servizio.

Il Tribunale aveva rigettato la domanda e la Corte d’appello di Napoli aveva confermato la decisione, ritenendo carenti le allegazioni sulla natura subordinata del rapporto ed esorbitante l’attività rispetto ai compiti propri dei lavoratori socialmente utili. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi, ai quali la società ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara i motivi complessivamente inammissibili, richiamando la propria ordinanza n. 34579/2024 e rilevando l’assenza di ragioni per discostarsene. Il primo rilievo riguarda la struttura del ricorso: i motivi sono contrassegnati da censure frammiste e confuse, mentre il giudizio di cassazione è a critica vincolata e il singolo motivo assume funzione identificativa condizionata dalla sua formulazione tecnica.

La tassatività e la specificità del motivo esigono una precisa formulazione, sì che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche enucleate dal codice di rito. La Corte richiama sul punto Cass. n. 7009 del 17/03/2017, secondo cui l’articolazione di un singolo motivo in più profili, ciascuno prospettabile come autonomo, è ragione di inammissibilità quando rende difficoltosa l’individuazione delle questioni.

Nel merito delle censure, il ricorso prospetta critiche generalizzate alla sentenza come se si versasse in un terzo grado di merito. Sotto l’apparente deduzione di vizi di diritto, si contestano la valutazione delle prove e la qualificazione del rapporto, che la Corte territoriale ha compiuto motivatamente. Si tratta di accertamento di fatto di pertinenza del giudice di merito, il cui sindacato è inibito in legittimità, salvo il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.; ipotesi, questa, preclusa dalla ricorrenza di una ipotesi di doppia conforme.

Non sussistono neppure vizi di motivazione, potendo essa essere censurata, ai sensi dell’art. 360 n. 4 cod. proc. civ. in relazione all’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., solo se totalmente mancante, meramente apparente o manifestamente contraddittoria (Cass. Sez. Un. n. 22232/2016; Cass. n. 23940/2017; Cass. n. 22598/2018). Gli stessi riferimenti agli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. sono inappropriati, poiché la scelta dei mezzi istruttori è rimessa all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, censurabile solo per vizio di motivazione (Cass. n. 21603 del 2013; Cass. n. 11892 del 2016).

Il ricorso difetta infine di specificità perché non documenta né trascrive le prove e non si confronta con le rationes decidendi della sentenza. La Corte osserva che la società è una società in house e che non è ammessa alcuna conversione del rapporto, anche ratione temporis, essendo i fatti successivi all’entrata in vigore dell’art. 18 del d.l. n. 112/2008, conv. con modif. dalla l. n. 133/2008 (Cass. n. 420 del 05.01.2024; Cass. n. 14751 del 27.05.2024). Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e attestazione dei presupposti per il contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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