Liquida il danno equitativamente senza indicare i criteri: nullità della sentenza (Cass. civ. Sez. I n. 1216 del 17.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
La liquidazione equitativa del danno, ai sensi dell’art. 1226 cod. civ., ha natura sussidiaria e non sostitutiva: presuppone l’accertamento dell’esistenza e dell’entità materiale del danno, non potendo supplire alle carenze o alle decadenze istruttorie della parte che ne ha l’onere. Il giudice che vi ricorre deve dare conto in motivazione dei criteri e dei parametri concretamente seguiti, perché il potere discrezionale si esercita entro il limite dell’integralità del risarcimento e del danno effettivo. Ove tali ragioni manchino, la sentenza incorre nel vizio di nullità per difetto di motivazione, ridotta al di sotto del minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., e nella violazione dell’art. 1226 cod. civ.. L’assenza di motivazione è censurabile in cassazione solo se emerge dal testo della sentenza impugnata, senza raffronto con le risultanze processuali.

Il Fatto

Una stazione appaltante affida nel 2008 i lavori di un edificio scolastico a un raggruppamento temporaneo di imprese. La mandataria subappalta a un’impresa la realizzazione di un pavimento in battuto alla veneziana, comprese levigatura e lucidatura. L’impresa esegue e consegna la pavimentazione, ma non completa le lavorazioni di finitura; emette fattura e riceve un pagamento parziale, con un residuo di 13.560,00 euro.

Ottenuto un decreto ingiuntivo, la società mandataria propone opposizione e chiede in via riconvenzionale il rimborso di somme per lavori non eseguiti e il risarcimento corrispondente alle penali applicate dalla stazione appaltante per il ritardo. Il tribunale revoca il decreto e rigetta le riconvenzionali. La Corte d’appello, in parziale accoglimento, riconosce all’appaltatrice un risarcimento liquidato equitativamente in 10.000,00 euro. La subappaltatrice ricorre per cassazione.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale dato per dimostrati il ritardo, l’applicazione delle penali e il nesso causale. Il motivo è inammissibile. L’assenza di motivazione è censurata non sulla base del contenuto intrinseco della sentenza, ma mediante il raffronto con le risultanze processuali, mentre è denunciabile solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, purché il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato.

La Corte rileva che la motivazione esiste, non solo graficamente, ma nell’indicazione, pur succinta, delle argomentazioni logiche e giuridiche poste a fondamento della decisione. La Corte d’appello ha accertato la mancata completa realizzazione delle lavorazioni da parte della subappaltatrice, cui erano demandate anche levigatura e lucidatura, e ha richiamato la clausola contrattuale sulle penali per il ritardo. La motivazione, sebbene stringata, giustifica l’addebito del ritardo alla subappaltatrice.

È invece fondato il secondo motivo, con cui si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1226 e 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. La Corte territoriale ha liquidato equitativamente il danno in 10.000,00 euro senza indicare in alcun modo i parametri seguiti: non l’importo della penale effettivamente pagata, né quello pattuito tra stazione appaltante e appaltatrice, né i giorni effettivi di ritardo, né le proroghe previste nei contratti.

La Corte richiama l’orientamento secondo cui il potere di liquidare il danno in via equitativa, conferito dagli artt. 1226 e 2056 cod. civ., è espressione del potere di cui all’art. 115 cod. proc. civ. e rientra nella discrezionalità del giudice di merito, con l’unico limite di non surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità o del danno nella sua esistenza (Cass., sez. 3, n. 13515 del 2022). La liquidazione presuppone la dimostrazione dell’esistenza e dell’entità materiale del danno e l’obiettiva impossibilità o difficoltà di provarne l’esatto ammontare (Cass., sez. 3, n. 31546 del 2018; Cass., sez. 3, n. 9744 del 2023).

Anche nella sua forma cd. “pura”, la liquidazione equitativa consiste in un giudizio di prudente contemperamento dei fattori di incidenza sul danno, sicché il giudice deve dare conto del peso specifico attribuito a ognuno di essi, rendendo evidente il percorso logico seguito. In difetto, la sentenza incorre nel vizio di nullità per difetto di motivazione e nella violazione dell’art. 1226 cod. civ. (Cass., sez. 6-3, n. 18795 del 2021; Cass., sez. 3, n. 22272 del 2018). La sentenza è pertanto cassata sul motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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