Pagamento prestazioni sanitarie accreditate: la legittimazione passiva segue il contratto (Cass. civ. Sez. 1 n. 19138 del 11.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La legittimazione passiva nelle azioni promosse da soggetti che erogano prestazioni sanitarie in regime di convenzione con le aziende sanitarie locali, ai sensi dell’art. 8-quinquies d.lgs. n. 502/1992, spetta a queste ultime, in difetto, ai sensi dell’art. 1, comma 10, del decreto-legge n. 324/1993, convertito in legge n. 423/1993, di una disposizione di legge regionale o, solo se richiamato in ambito contrattuale, di un provvedimento dell’autorità regionale che indichino un diverso ente incaricato del pagamento per gli anni in contestazione. La disciplina applicabile è quella vigente al momento della stipulazione del contratto, da cui sorgono le obbligazioni tra le parti, e non quella in vigore al momento della presentazione della domanda giudiziale. L’indicazione legislativa regionale di un diverso soggetto incaricato del pagamento integra una espressa deroga al principio dell’efficacia del contratto limitatamente alle parti contraenti ex art. 1372 c.c.
Il Fatto
Una casa di cura privata, accreditata per l’erogazione di prestazioni di specialistica ambulatoriale, stipulava nel 2005 un contratto con la Azienda sanitaria locale per l’espletamento di prestazioni sanitarie. Con riferimento all’anno 2007, la società erogava le prestazioni e chiedeva il pagamento dell’importo complessivo di euro 30.044,33, ottenendo un decreto ingiuntivo nel 2020.
La Asl proponeva opposizione, deducendo il proprio difetto di legittimazione passiva e indicando nella FIRA il soggetto tenuto al pagamento. Il Tribunale accoglieva l’opposizione e la Corte d’appello dell’Aquila, con sentenza n. 932/2024, rigettava l’appello della casa di cura, confermando che la titolarità passiva spettava alla FIRA. Avverso tale decisione la società proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La ricorrente deduceva la violazione e falsa applicazione del contratto e delle normative regionale e statale, sostenendo che il soggetto giuridico responsabile dell’obbligazione di pagamento per l’anno 2007 fosse la Asl, mentre alla FIRA sarebbe stata attribuita una funzione di tesoreria e gestione finanziaria. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo infondato, ricostruendo il quadro normativo di riferimento.
L’art. 38 della legge regionale Abruzzo n. 146/1996, come modificato dall’art. 122 della legge regionale Abruzzo n. 15/2004, applicabile per l’anno in contestazione, individuava espressamente nella FIRA l’organismo di gestione e monitoraggio finanziario, responsabile della gestione finanziaria dei pagamenti delle somme del fondo sanitario regionale. Tale disciplina derogava alla regola generale che attribuisce la legittimazione passiva alle aziende sanitarie locali.
La Suprema Corte ha precisato che, ai fini dell’applicazione della disciplina, rileva esclusivamente il momento della stipulazione del contratto, da cui sorgono le obbligazioni tra le parti, e non il momento in cui viene presentata la domanda giudiziale. Tale principio risultava già affermato da precedenti pronunce di legittimità relative a contratti stipulati per prestazioni erogate nel medesimo periodo.
La decisione si pone in linea con il principio enunciato dalle Sezioni Unite n. 34301 del 2025, secondo cui la legittimazione passiva spetta alle aziende sanitarie locali solo in difetto di una disposizione di legge regionale che indichi un diverso ente incaricato del pagamento per gli anni in contestazione. Nella specie, tale deroga normativa sussisteva. Il ricorso è stato pertanto rigettato e la ricorrente condannata alla rifusione delle spese processuali.
Nota della Redazione
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