Licenziamento per motivo oggettivo nel part-time: doppia impossibilità e repêchage (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 9901 del 15.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel contratto di lavoro a tempo parziale, il giustificato motivo oggettivo di licenziamento richiede la dimostrazione di una duplice impossibilità: quella di una diversa articolazione dell’orario di lavoro e quella di un’utilizzazione alternativa della prestazione lavorativa. Il rifiuto del lavoratore di concordare una variazione dell’orario non costituisce di per sé giustificato motivo, ai sensi dell’art. 6, sesto comma, d.lgs. n. 81/2015, ma il recesso può essere legittimo quando il datore provi che non esiste alcuna soluzione oraria praticabile e che non vi sono posti disponibili per la ricollocazione. L’impossibilità di repêchage deve essere allegata e dimostrata in giudizio dal datore di lavoro. La scelta imprenditoriale di sostituire un dipendente part-time con uno full-time resta insindacabile nel merito, ma non esonera dall’onere probatorio sulle alternative occupazionali.
Il Fatto
Una lavoratrice con contratto part-time, addetta all’amministrazione contabile dei clienti di uno studio professionale, impugna il licenziamento intimato per giustificato motivo oggettivo. La vicenda giunge in cassazione con rinvio: con l’ordinanza n. 29337/2023 la Corte di cassazione aveva cassato con rinvio la precedente pronuncia d’appello, fissando in modo vincolante il perimetro del giudizio rescissorio.
In sede di rinvio la Corte d’appello dichiara legittimo il licenziamento, ritenendo definitivamente accertate l’effettiva esigenza di incremento dell’orario legata a un incremento stabile della clientela e l’impossibilità oggettiva di ripartire diversamente il carico di lavoro. La lavoratrice propone ricorso per cassazione con due motivi; la società resiste con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla natura del giudizio di rinvio, qualificato come procedimento chiuso. I giudici di merito hanno correttamente ricostruito il perimetro loro demandato, poiché dall’ordinanza rescindente risultavano definitivamente accertate e non riesaminabili tre questioni: l’esistenza di una effettiva esigenza di incremento dell’orario legata all’aumento stabile della clientela; l’impossibilità oggettiva di ripartire tra i lavoratori in servizio il carico supplementare; l’insindacabilità della scelta organizzativa di sostituire il dipendente part-time con uno full-time.
Il rinvio era pertanto circoscritto alla verifica se il datore avesse fornito la prova, riferita al momento del licenziamento, dell’impossibilità di utilizzare altrimenti la prestazione della contabile a tempo parziale. Non poteva riproporsi il rilievo secondo cui la società avrebbe potuto assumere un altro contabile part-time per conservare il posto, perché tale soluzione implicava un sindacato sulla congruità delle scelte organizzative già precluso.
Sul piano sostanziale, la Corte ricostruisce la struttura del giustificato motivo oggettivo nel part-time. L’art. 6, sesto comma, d.lgs. n. 81/2015 stabilisce che il rifiuto del lavoratore di concordare una variazione dell’orario non costituisce giustificato motivo di licenziamento. Da ciò deriva che non si può licenziare per il solo sopravvenire di un’esigenza organizzativa che comporti un aumento dell’orario. Tuttavia, la giurisprudenza ammette il recesso per motivo oggettivo anche nel part-time quando non esista alcuna soluzione oraria alternativa praticabile.
La Corte richiama Cass. n. 30093/2023 e l’ordinanza n. 12244/2023, ribadendo che il diniego opposto dal lavoratore non è la causa del recesso, che resta ancorato all’impossibilità di utilizzo della prestazione per effettive ragioni dimostrate. Aggiunge che prima di licenziare occorre esperire il tentativo di repêchage, secondo i principi generali (Cass. n. 18904/2024): l’impossibilità di ricollocazione deve essere dimostrata dal datore, la cui condotta va valutata alla luce delle clausole generali di correttezza e buona fede.
La Corte distingue nettamente due piani: l’esistenza della ragione organizzativa relativa alla modulazione dell’orario alternativa a quella rifiutata, che attiene alla ragione giustificativa a monte; e la possibilità di ricollocazione in altro posto disponibile, che attiene al repêchage richiesto per ogni licenziamento per motivo oggettivo. Nel caso concreto, la Corte d’appello ha accertato in fatto la prova della impossibilità di utilizzo della prestazione part-time, desumibile dalla mancata contestazione di specifiche allegazioni, e l’impossibilità di impiego in mansioni diverse. Il ricorso è pertanto rigettato, con compensazione delle spese; sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.