Rateizzazione cartelle: il diniego si motiva sulle pregresse inadempienze (Cass. civ. Sez. V n. 9907 del 16.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, la motivazione del provvedimento di diniego può incentrarsi sulla sussistenza di pregresse cartelle non regolarizzate, poiché tale circostanza è indice del carattere non temporaneo della difficoltà ad adempiere del contribuente e consente a quest’ultimo di comprendere le ragioni del rigetto. L’estratto di ruolo è atto meramente interno all’amministrazione finanziaria: non costituisce prova legale dell’inesistenza del credito erariale né dell’avvenuto pagamento delle cartelle, ma al più prova liberamente apprezzabile dal giudice del merito. La dichiarazione resa in sede esecutiva, riguardando la sola somma oggetto di conversione dei beni pignorati, non prova l’estinzione dell’intero debito.

Il Fatto

La società contribuente riceve tre cartelle di pagamento. Formula dapprima un’istanza di rateizzazione straordinaria, poi, dopo il preavviso di rigetto, chiede la concessione di un piano di dilazione ordinario. L’agente per la riscossione respinge la richiesta rilevando l’esistenza di precedenti cartelle, già oggetto del medesimo beneficio, non regolarizzate.

La società, assumendo di aver integralmente pagato le cartelle pregresse, impugna il diniego. La Commissione tributaria provinciale respinge il ricorso; l’appello è disatteso dalla Commissione tributaria regionale, che ritiene il provvedimento sufficientemente motivato e infondati i motivi fondati sull’asserita confessione stragiudiziale dell’agente e sul contrasto con altra decisione. Propone quindi ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi; l’agente resiste con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo, rubricato come violazione dell’art. 113 cod. proc. civ., è riqualificato sotto il paradigma dell’art. 360, comma primo, num. 3), cod. proc. civ. e riguarda in realtà la violazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990. La Corte richiama l’art. 19 del d.P.R. n. 602/1973, nel testo vigente ratione temporis, che consente all’agente di concedere la ripartizione del pagamento in presenza di una temporanea e obiettiva difficoltà del contribuente.

Da ciò discende che la discrezionalità dell’agente postula l’accertamento di quel requisito, che presuppone a sua volta la capacità del contribuente di adempiere alla rateizzazione richiesta. Su questa circostanza deve appuntarsi la motivazione del diniego, per il resto ancorata a valutazioni discrezionali. La Corte condivide la valutazione dei giudici d’appello: la sussistenza di cartelle non regolarizzate è elemento sufficientemente indicativo del fatto che la difficoltà ad adempiere non ha carattere temporaneo. Rileva altresì che le difese svolte dalla contribuente sulle pregresse cartelle dimostrano che essa aveva ben compreso le ragioni del rigetto.

I restanti tre motivi sono esaminati congiuntamente e dichiarati inammissibili. La sentenza impugnata ha riqualificato il documento invocato come prova liberamente apprezzabile e non come prova legale. La ricorrente non si confronta con la ratio decidendi, poiché omette di contestare la circostanza decisiva: il pagamento riguardava la sola somma oggetto di conversione del pignoramento, non l’intero debito.

Quanto all’estratto di ruolo, la Corte ribadisce il consolidato orientamento secondo cui esso è atto interno all’amministrazione finanziaria e non può fungere da prova del credito esposto, assolvendo al più una funzione informativa. Erra la ricorrente nel pretendere di attribuirgli valore di prova legale dell’estinzione dei debiti erariali: trattandosi di prova liberamente apprezzabile, la relativa valutazione non è sindacabile in sede di legittimità. Il ricorso è dunque respinto, con condanna alle spese e raddoppio del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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