Perdite pregresse, decadenza dell’accertamento dal singolo rateo (Cass. civ. Sez. V n. 10460 del 22.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In caso di contestazione di un componente di reddito a efficacia pluriennale non per l’errato computo del singolo rateo dedotto, ma per il fatto generatore e il presupposto costitutivo di esso, la decadenza dell’amministrazione finanziaria dalla potestà di accertamento va riguardata, ex art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973, in applicazione del termine per la rettifica della dichiarazione nella quale il singolo rateo è indicato, e non del termine per la rettifica della dichiarazione del periodo d’imposta in cui quel componente è maturato o iscritto per la prima volta in bilancio. Il principio opera anche quando la dichiarazione espone perdite poi utilizzate in compensazione in successive annualità. Ciascun periodo d’imposta resta autonomo, ma il momento da cui decorre il potere di controllo è quello di emersione del singolo rateo.

Il Fatto

In esito a un controllo ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, per l’anno d’imposta 2014 è stata emessa una cartella di pagamento con ripresa a titolo di Ires di euro 63.711, oltre sanzioni e interessi. La pretesa nasce dal disconoscimento di perdite esposte in dichiarazione con riferimento all’anno 2011. La contribuente ha impugnato l’atto davanti alla C.T.P. di Milano, che ha accolto il ricorso; l’appello dell’amministrazione è stato respinto dalla C.T.R. Lombardia con sentenza n. 4779/2021, depositata il 29.12.2021.

L’Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. La contribuente ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 7 e 84 del d.P.R. n. 917/1986 e dell’art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. La ricorrente censura la sentenza per aver fissato la decorrenza dei termini di accertamento delle perdite pregresse dall’anno della loro formazione, anziché dall’anno del loro utilizzo.

L’Agenzia sostiene che i periodi d’imposta siano autonomi e che a ciascuno corrisponda una distinta obbligazione. Il mancato esercizio di un tempestivo controllo sulla dichiarazione in cui il costo pluriennale è esposto non impedirebbe la verifica delle dichiarazioni degli anni successivi, per i quali il potere non è ancora spirato. Di qui la conclusione: il termine di decadenza decorre da quando il singolo rateo è indicato in dichiarazione, perché oggetto di verifica è la singola dichiarazione relativa al singolo periodo d’imposta.

La Corte ritiene il motivo fondato e richiama il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 8500 del 25.03.2021, secondo cui, quando si contesti non l’errato computo del singolo rateo ma il fatto generatore e il presupposto costitutivo del componente pluriennale, la decadenza va riferita, ex art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973, al termine per la rettifica della dichiarazione in cui è indicato il singolo rateo, non a quella del periodo in cui il componente è maturato o iscritto per la prima volta in bilancio.

Il collegio precisa che il medesimo principio è applicabile anche nel caso in cui la dichiarazione esponga perdite successivamente utilizzate in compensazione in annualità d’imposta seguenti. La decadenza dell’amministrazione si computa, dunque, dal momento di emersione del singolo rateo, ricostruito secondo il citato art. 43.

Il secondo motivo, relativo alla regolazione delle spese del giudizio d’appello, resta assorbito dall’accoglimento del primo. La sentenza è cassata e la causa è rinviata alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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