Cuneo fiscale Irap escluso solo con concessione traslativa e tariffa remunerativa (Cass. civ. Sez. V n. 9913 del 16.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di IRAP, il vantaggio fiscale della riduzione della base imponibile di cui all’art. 11, comma 1, lett. a), nn. 2, 3 e 4, del d.lgs. n. 446 del 1997, come modificato dall’art. 1, comma 266, legge n. 296 del 2006, va escluso per le sole imprese che svolgono attività regolamentata nei settori ivi indicati in forza di una concessione traslativa e con predeterminazione tariffaria del corrispettivo che tenga conto del costo fiscale dell’IRAP e sia sensibile alle sue variazioni. I due presupposti, giuridico ed economico, devono concorrere: non basta il regime concessorio, né una remunerazione generica parametrata all’equilibrio economico-finanziario del servizio. La tariffa remunerativa è quella capace di generare un profitto e di scontare il peso dell’imposta, secondo la lettura conforme alla decisione della Commissione europea C (2007) n. 4133. Il giudice di merito che ometta di scrutinare le clausole contrattuali e di verificare la natura traslativa della concessione e la remuneratività della tariffa incorre in malgoverno dei principi e la sentenza va cassata con rinvio.

Il Fatto

Una società esercente il trasporto pubblico di passeggeri presentava all’Agenzia delle Entrate istanza di rimborso, ex art. 38, d.P.R. n. 601 del 1973, dell’IRAP corrisposta per gli anni 2010, 2011 e 2012, per complessivi euro 234.520,00. La pretesa si fondava sul diritto all’applicazione delle deduzioni sul costo del lavoro introdotte dalla legge Finanziaria 2007, il c.d. beneficio della riduzione del cuneo fiscale. Formatosi il silenzio rifiuto, la società ricorreva alla C.t.p. di Brescia, che accoglieva il ricorso riconoscendole il beneficio.

La C.t.r. della Lombardia, in riforma, accoglieva l’appello dell’Agenzia delle Entrate, ritenendo la contribuente tra i soggetti esclusi: la società operava in virtù di una concessione di servizio pubblico affidato mediante procedura di evidenza pubblica ed era remunerata secondo il sistema «a tariffa» previsto dal contratto di servizio, con corrispettivo fissato sul costo del servizio comprensivo del carico fiscale, sì che la deduzione si sarebbe risolta in una sovra-compensazione. Avverso tale sentenza la società proponeva ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.

La Motivazione della Corte

I quattro motivi, esaminati congiuntamente perché connessi, sono ritenuti fondati. La Corte muove dalla decisione C (2007) n. 4133 con cui la Commissione europea non aveva sollevato obiezioni sulla misura, in ragione della sua neutralità rispetto ai servizi operanti in concessione e a tariffa. Tale valutazione costituisce la chiave di lettura per l’interpretazione conforme della disposizione interna: le ipotesi di esclusione del vantaggio fiscale concernono soltanto i casi in cui il metodo di fissazione della tariffa da parte dell’autorità di regolamentazione compensi i costi fiscali dei pubblici servizi, IRAP compresa.

Da qui l’affermazione del duplice presupposto: ai fini dell’esclusione debbono concorrere entrambi i requisiti di legge della concessione e della tariffa. Quanto al primo, la Corte richiama le più recenti pronunce (Cass. nn. 31562, 31488 e 31477 del 2023) e la giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato n. 5068 del 2011; Cons. Stato n. 1927 del 2016): la concessione si distingue dall’appalto non per il titolo provvedimentale, ma per il fenomeno di traslazione dell’alea in capo al privato. Si è in presenza di concessione quando l’operatore assume i rischi economici della gestione rifacendosi essenzialmente sull’utenza; si configura l’appalto quando l’onere del servizio grava sostanzialmente sull’Amministrazione, che eroga un contributo economico.

Nel medesimo senso la giurisprudenza unionale (Corte Giust. CE, 15 ottobre 2009, C-196/08) e le Sezioni Unite n. 10080 del 2020, secondo cui la linea di demarcazione risiede nel trasferimento del diritto di gestione quale controprestazione e nell’assunzione del rischio di gestione da parte dell’affidatario. Il codice dei contratti pubblici conferma che è concessione di servizi il contratto in cui il corrispettivo consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi, con assunzione del rischio operativo.

Quanto al secondo requisito, il vantaggio fiscale non spetta alle imprese che operano in forza di una concessione traslativa e a tariffa remunerativa, ossia capace di generare un profitto (Cass. n. 32633 del 2019; Cass. n. 16889 del 2020; Cass. n. 22156 del 2020; Cass. n. 29504 del 2021; Cass. n. 24977 del 2021). Soltanto la tariffa remunerativa esclude dal beneficio, senza che rilevino ulteriori corrispettivi genericamente determinati per assicurare l’equilibrio economico-finanziario del servizio: la tesi della «tariffa ampliata» non è coerente con l’esegesi dell’art. 11 citato (Cass. n. 41282 del 2021).

La ratio della norma è quella di scongiurare il vantaggio che trarrebbe l’impresa che, in regime concessorio, riceva già il corrispettivo rappresentato dalla tariffa corrisposta dall’utenza: ove questa fosse anche remunerativa e compensativa del servizio, aggiungervi la riduzione del cuneo fiscale darebbe luogo alla sovra-compensazione vietata dall’art. 107 TFUE (Cass. n. 6332 del 2022).

Nella specie l’accertamento della C.t.r. è inidoneo: essa si è limitata ad affermare la presenza di una concessione e di un sistema «a tariffa» senza farsi carico della specifica indagine richiesta, declinando i contratti di servizio come concessioni in ragione dell’evidenza pubblica e dell’oggetto, e senza alcuno scrutinio delle clausole contrattuali. Il contratto di servizio ex artt. 18 e 19 d.lgs. n. 422 del 1997, ove conforme allo schema legale tipico, va configurato come appalto di pubblici servizi (Cass. n. 2234 del 2020). Da qui il malgoverno dei principi e la fondatezza del ricorso: la sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, Sezione staccata di Brescia, in diversa composizione, anche per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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