Inammissibile il ricorso sul reddito di partecipazione da società a base ristretta (Cass. civ. Sez. V n. 9959 del 16.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il socio di una società a ristretta base partecipativa non può contestare l’atto impositivo sul reddito di partecipazione deducendo di non essere più socio all’epoca della notificazione, poiché la presunzione di distribuzione degli utili occulti si riferisce all’anno di accertamento, in cui la qualità di socio sussisteva. La censura ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. è inammissibile se non indica analiticamente il fatto storico decisivo omesso e non riporta come la questione sia stata proposta nel giudizio di appello. La tardiva costituzione dell’Amministrazione finanziaria in sede di legittimità non comporta la condanna alle spese, ma non esime il ricorrente, il cui ricorso sia inammissibile, dal versamento del doppio contributo unificato.
Il Fatto
L’Amministrazione finanziaria notificava al contribuente un avviso di accertamento ai fini Irpef per il maggior reddito di partecipazione conseguito quale socio di una srl a ristretta base partecipativa. Alla società era contestato il disconoscimento di costi per operazioni oggettivamente inesistenti, con controparti qualificate come società cartiere.
Il contribuente impugnava sia l’atto impositivo personale sia l’avviso pregiudicante emesso verso la società. La CTP accoglieva il ricorso per difetto di prova della regolare notificazione dell’atto societario. La CTR della Campania, in riforma, accertava la validità della notificazione, rilevava la mancata impugnazione dell’atto pregiudicante e confermava nel merito la legittimità della presunzione di distribuzione degli utili.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente deduce la violazione del proprio diritto di difesa: non essendo più socio al momento della notificazione dell’atto impositivo, non avrebbe avuto accesso alla documentazione societaria e non avrebbe potuto dimostrare l’infondatezza dell’atto pregiudicante. La Corte riqualifica la censura come vizio di motivazione ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. e la ritiene mal proposta.
Il contribuente non indica analiticamente il fatto storico controverso che il giudice dell’appello avrebbe omesso di esaminare, né il confronto tra le parti sul punto. Anche interpretando la doglianza come riferita alla perdita della qualità di socio, la Corte osserva che il fatto non è decisivo: il ricorrente era pacificamente socio nell’anno di accertamento, al quale va riferita la presunzione di distribuzione dei redditi occulti in assenza di prova di accantonamento o reinvestimento.
La CTR aveva del resto confermato la indeducibilità dei costi, accertando che le controparti commerciali erano società cartiere incapaci di operare concretamente. In una società di capitali a ristretta base partecipativa è quindi legittima la presunzione di distribuzione degli utili ai soci, tra cui il ricorrente.
La Corte riconosce la tardività della costituzione dell’Agenzia delle Entrate: il ricorso le è stato notificato il 1° aprile 2022, mentre il controricorso è intervenuto il 20.5.2022, oltre i quaranta giorni. Per tale ragione nulla dispone in materia di spese di lite. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con conseguente sussistenza dei presupposti per il versamento del doppio contributo unificato.
Nota della Redazione
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