Il giudice tributario deve rimodulare la pretesa e non annullarla integralmente (Cass. civ. Sez. 5 n. 22740 del 06.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario, caratterizzato da natura impugnatoria-accertatoria e da cognizione piena, il giudice, quando ravvisi l’infondatezza parziale della pretesa dell’Amministrazione finanziaria, non deve limitarsi ad annullare integralmente l’atto impositivo, ma è tenuto ad accertare e quantificare l’effettivo quantum della pretesa fiscale, entro i limiti del petitum delle parti. Tale potere di rimodulazione costituisce esercizio dei poteri di controllo e valutazione del giudice, non viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e non integra una nuova attività amministrativa di accertamento.

Il Fatto

La contribuente cedeva nel 2008 un terreno edificabile, con sovrastante edificio abusivo poi demolito, a una società. Il prezzo, pattuito in €.550.000,00, era regolato da un acconto versato al rogito e da un saldo da corrispondersi entro giugno 2010. L’Ufficio, ritenendo il prezzo integralmente percepito nel 2008, notificava un atto impositivo per la plusvalenza da cessione. La Commissione tributaria provinciale respingeva il ricorso, mentre la Commissione tributaria regionale, accertata l’esistenza di un successivo rogito del 2011 a saldo prezzo mediante permuta, annullava integralmente la ripresa a tassazione. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate.

La Motivazione della Corte

Con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia lamentava la violazione degli artt. 2 e 35 d.lgs. n. 546/1992 e degli artt. 112 e 277 c.p.c., deducendo l’omissione di pronuncia del giudice d’appello, che aveva annullato integralmente l’atto impositivo senza rimodulare la pretesa per la parte di prezzo effettivamente percepita nel 2008.

La Corte ha ritenuto il motivo fondato. Non era controverso che fosse stato ceduto un terreno edificabile e la sentenza impugnata ne aveva confermato la qualifica, limitandosi ad accertare che nel 2008 era stato percepito solo l’acconto di €.165.000,00, mentre il saldo era avvenuto tramite permuta nel 2011. Tale ricostruzione, seppur corretta nell’escludere l’integrale percezione del prezzo nel 2008, non avrebbe dovuto condurre all’integrale annullamento della pretesa: il giudice d’appello avrebbe dovuto rimodulare l’imposizione sulla somma effettivamente lucrata nel periodo d’imposta in contestazione.

La Suprema Corte ha richiamato la natura mista, oggettiva e soggettiva, della giurisdizione tributaria, precisando che il giudice tributario, in un processo a cognizione piena, non è limitato all’annullamento dell’atto, ma esercita un potere sostitutivo diretto all’accertamento sostanziale del rapporto controverso. Ha quindi affermato il principio secondo cui, ravvisata la fondatezza parziale della pretesa, il giudice deve determinare l’ammontare effettivo delle imposte e delle sanzioni dovute, senza che ciò configuri una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

La Corte ha accolto il ricorso e cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, affinché si uniformi ai principi enunciati e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 277 c.p.c.

Tutte le 20 sentenze sull'art. 277 c.p.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *