Fermate autobus non autorizzate e poteri sanzionatori del Ministero (Cass. civ. Sez. II n. 10007 del 16.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il mancato rispetto delle fermate legittimamente stabilite dalle competenti autorità integra la violazione delle prescrizioni essenziali dell’autorizzazione e l’illecito molto grave sanzionato dall’art. 7, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 285/2005, in relazione all’art. 5, comma 1, lett. c), del medesimo testo normativo. Tra le autorità competenti a dettare prescrizioni sulla sicurezza delle fermate rientra il Comune, quale ente proprietario della strada. Spetta al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, quale soggetto vigilante, il potere sanzionatorio. In sede di legittimità, la motivazione è apparente solo quando, benché graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, si esaurisca in un modello aprioristico o presenti contrasto irriducibile tra affermazioni; resta esclusa ogni rilevanza del semplice difetto di sufficienza. Il vizio di omesso esame di fatto decisivo non è configurabile quando si rivendichi un diverso apprezzamento delle emergenze di causa.
Il Fatto
Una società esercente servizio di autolinea e il suo legale rappresentante proponevano opposizione avverso plurime ordinanze-ingiunzione emesse dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, contestando violazioni dell’art. 7, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 285/2005, per avere un autobus di linea effettuato fermate in sito non autorizzato.
Il Giudice di pace rigettava le opposizioni riunite; il Tribunale di Milano, con sentenza n. 7892/2022, respingeva l’appello. I soccombenti ricorrevano per cassazione articolando tre motivi, ulteriormente illustrati da memoria; il Ministero resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo i ricorrenti lamentavano la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e il difetto assoluto di motivazione, per avere il giudice dell’appello omesso di esaminare le argomentazioni poste a sostegno dell’opposizione. La censura è manifestamente infondata. Il Tribunale ha deciso compiutamente su tutti i profili, spiegando che l’art. 7, comma 1, lett. c) sanziona l’impresa che non rispetta le prescrizioni essenziali dell’autorizzazione, nonché l’obbligo di cui all’art. 5, comma 1, lett. c), e che tra le autorità competenti rientra il Comune, ente proprietario della strada.
La Corte richiama la nozione di motivazione apparente: essa ricorre quando, benché graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, recando argomentazioni inidonee a far conoscere il ragionamento del giudice, o quando si esaurisca in un modello aprioristico, di mero stile, che prescinda dal sindacato sul fatto (Sez. 6 n. 13977/2019; Sez. Un. n. 22232/2016). La riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. operata dall’art. 54 d.l. n. 83/2012 ha ridotto il sindacato al “minimo costituzionale”: è denunciabile solo l’anomalia che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante, nelle forme della mancanza assoluta di motivi, della motivazione apparente, del contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o della motivazione perplessa e incomprensibile (Sez. Un. n. 8053 e n. 8054 del 2014).
Nel caso di specie il costrutto motivazionale è compiuto, intellegibile e pertinente. In presenza di doppia conforme, ai sensi dell’art. 348 ter, comma 5, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni e dimostrarne la diversità (Sez. 2 n. 5528/2014), evenienza non ricorrente. L’omesso esame non è infine supponibile quando si rivendichi un diverso apprezzamento delle emergenze di causa (Cass. n. 18886/2023).
Con il secondo motivo la Corte, esclusa ogni dubitazione sul fatto che il mancato rispetto delle fermate legittimamente stabilite integri l’illecito sanzionato, e qualificate molto gravi le infrazioni di cui al comma 1 dell’art. 7, afferma che il Ministero, soggetto vigilante, risulta dotato dei necessari poteri sanzionatori dal d.lgs. n. 285/2005. Con il terzo motivo, richiamando Sez. Un. n. 20867 del 2020 in tema di artt. 115 e 116 cod. proc. civ., dichiara la censura inammissibile: i capitoli di prova orale erano diretti a dimostrare fatti irrilevanti rispetto alla ratio decidendi. Il ricorso è rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese e contributo unificato.
Nota della Redazione
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