Concordato minore, fondo spese non è causa di inammissibilità (Cass. civ. Sez. I n. 17721 del 30.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel concordato minore, il giudice può prescrivere al debitore il deposito di un fondo spese, senza che l’inottemperanza — ovvero l’inosservanza del termine assegnato, pur se qualificato come perentorio — integri di per sé una causa di inammissibilità o improcedibilità della domanda con automatica revoca del decreto di apertura. Il rinvio alle disposizioni sul concordato preventivo ex art. 74, comma 4, c.c.i.i. non consente di importare nel concordato minore la sanzione processuale dell’art. 106 c.c.i.i., poiché il legislatore ha dettagliatamente disciplinato i contenuti del decreto di apertura e le ipotesi di inammissibilità della domanda, senza annoverarvi il mancato deposito del fondo. Resta ferma la possibilità per il giudice di valutare tale condotta quale indice della mancanza di fattibilità del piano, alla luce dei costi presumibili della procedura indicati nella relazione dell’OCC.
Il Fatto
Il giudice delegato del Tribunale di Palermo dispone l’apertura del concordato minore di un professionista, nominando il commissario giudiziale in sostituzione dell’OCC. Acquisito il parere del commissario sulla mancanza di un fondo spese per i costi della procedura, assegna al proponente un termine ritenuto perentorio per il versamento di una somma a tale titolo. Il debitore chiede la revoca del provvedimento e, in subordine, la rateizzazione.
Il giudice delegato dichiara l’improcedibilità della procedura per il mancato rispetto del termine. Il reclamo del debitore viene rigettato dal Tribunale di Palermo, che ritiene applicabile al concordato minore la disciplina della perentorietà del termine dettata per il concordato preventivo. Il debitore ricorre per cassazione ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile per difetto di decisorietà: il rigetto del reclamo avverso la declaratoria di improcedibilità del concordato minore non decide su diritti soggettivi contrapposti e non è idoneo al giudicato. Il principio, già affermato con le Sezioni Unite n. 27073 del 2016 in tema di concordato preventivo, è esteso al concordato minore. Sono ricorribili solo i provvedimenti che affermano o negano l’omologabilità della proposta.
Nonostante l’inammissibilità, il Collegio reputa di formulare un principio di diritto nell’interesse della legge ex art. 363 c.p.c., per la rilevanza nomofilattica della questione. Il criterio regolatore è il rinvio dell’art. 74, comma 4, c.c.i.i., che subordina l’applicazione delle norme sul concordato preventivo a due presupposti: la lacuna e la compatibilità.
La Corte esclude la possibilità di importare lo statuto del concordato preventivo: il decreto di apertura del concordato minore è dettagliato e non prevede termini perentori per il fondo spese; l’art. 77 c.c.i.i. enumera compiutamente le cause di inammissibilità senza annoverarvi il mancato deposito. La figura del commissario giudiziale è profondamente diversa nei due istituti, con funzioni solo di vigilanza nel concordato minore. Il rinvio non può giustificare un’attività “creativa” del giudice, secondo l’ammonimento delle Sezioni Unite n. 38596 del 2021.
Infine, il Collegio ricorda come Cass. n. 34105 del 2019 avesse già escluso l’imposizione di oneri economici non previsti dalla legge, richiamando l’art. 6 CEDU sul diritto di accesso al tribunale. Le spese restano comunque valutabili in sede di ammissibilità e di fattibilità del piano.
Nota della Redazione
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