Improcedibile il ricorso per cassazione se manca la relazione di notificazione (Cass. civ. Sez. I n. 12392 del 09.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di cassazione l’improcedibilità del ricorso consegue al mancato deposito, contestualmente al ricorso, della copia autentica della decisione impugnata con la relazione di notificazione, come prescritto dall’art. 369, comma 2, n. 2, cod. proc. civ. Tale onere non è assolto né dalla produzione di copie della sentenza prive della relata, né dalla mancata contestazione della controparte, né dal reperimento dei documenti nel fascicolo d’ufficio o di parte. La natura pubblicistica del controllo preliminare di procedibilità esclude che la mera dichiarazione conforme della controricorrente possa supplire al difetto documentale. La sanzione, che non incide sulla possibilità di ricorso ma sulla prosecuzione del procedimento per inattività della parte, non contrasta con l’art. 6 della Convenzione, come affermato dalla Corte di Strasburgo.

Il Fatto

Una società ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Campobasso aveva accolto l’appello dell’azienda sanitaria regionale, riformando la decisione di primo grado che aveva riconosciuto alla società una differenza di corrispettivo su un appalto di servizi di pulizia, in relazione all’applicazione della riduzione prevista dalla spending review.

La controricorrente ha resistito con controricorso. Il Consigliere coordinatore ha formulato proposta di decisione accelerata ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.; il difensore della società, munito di procura speciale, ha chiesto la decisione. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

La Motivazione della Corte

La Corte si sofferma in via preliminare sulla procedibilità del ricorso, rilevando che entrambe le parti hanno dichiarato che il provvedimento impugnato è stato notificato, ma nessuna ha depositato la relativa relazione di notificazione. Le copie della sentenza prodotte non contengono la relata.

Da qui la declaratoria di improcedibilità: è mancato il deposito, contestualmente al ricorso, della copia autentica della decisione impugnata notificata con la relazione, come imposto dall’art. 369, comma 2, n. 2, cod. proc. civ. La Corte sottolinea che tale documento non è stato prodotto neppure dalla controricorrente nel termine dell’art. 370, comma 3, cod. proc. civ., né acquisito mediante istanza di trasmissione del fascicolo d’ufficio nei casi in cui la legge dispone la comunicazione o la notificazione del provvedimento.

Il Collegio richiama la giurisprudenza delle Sezioni Unite, secondo cui l’obbligo documentale può essere soddisfatto solo con il deposito contestuale al ricorso o con le modalità dell’art. 372 cod. proc. civ., purché nel termine dell’art. 369 cod. proc. civ. Deve invece escludersi ogni rilievo della mancata contestazione della controparte sulla tempestività, del pari irrilevante essendo il reperimento dei documenti nei fascicoli di ufficio o di parte.

La Corte aggiunge che il ricorso non supera la c.d. prova di resistenza, poiché la notificazione non è avvenuta nei sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza, con conseguente scadenza del termine breve per l’impugnazione.

Quanto alla memoria della ricorrente, il Collegio richiama la pronuncia della Corte europea dei diritti dell’uomo sul tema dell’improcedibilità per difetti del deposito del ricorso. La sanzione non pone problemi in sé, perché incide non sulla possibilità di ricorrere, ma sulla prosecuzione del procedimento per inattività della parte entro un tempo ragionevole, e realizza un equilibrio tra certezza e buona amministrazione della giustizia. Lo scopo della norma è legittimo.

La declaratoria di improcedibilità comporta la condanna della ricorrente alle spese di lite, a un’ulteriore somma liquidata equitativamente in favore della controricorrente a titolo di responsabilità aggravata, nonché al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende. La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato ulteriore.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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