Progettazione esecutiva delle trivellazioni a carico dell’appaltatore nei settori speciali è legittima (Cass. civ. Sez. I n. 10066 del 16.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nei contratti pubblici riconducibili ai c.d. settori speciali, la stazione appaltante che rivesta la qualifica di impresa pubblica e operi nel proprio settore di attività economica applica direttamente la sola parte III del codice dei contratti di cui al d.lgs. n. 163 del 2006, con il richiamo selettivo delle norme della parte II operato dall’art. 206. Poiché tale disposizione non richiama gli artt. 90, 91 e 93 del medesimo decreto, non è affetta da nullità, ai sensi dell’art. 1418, primo comma, cod. civ., la clausola contrattuale che affidi all’appaltatore, in un ambito circoscritto, la redazione della progettazione esecutiva di singole lavorazioni specialistiche. Non configura, pertanto, un inammissibile appalto integrato mascherato la pattuizione che imponga all’esecutore la progettazione esecutiva delle trivellazioni orizzontali controllate, rientrando essa nella flessibilità negoziale che connota i settori speciali.

Il Fatto

Una società appaltatrice partecipava alla gara indetta dalla committente, impresa pubblica operante nel settore della distribuzione del gas, per la manutenzione straordinaria di un tratto della dorsale. Stipulato il contratto, la committente risolveva lo stesso in via di autotutela per il ritardo accumulato nell’esecuzione delle trivellazioni. L’appaltatrice conveniva in giudizio la committente, i progettisti, il direttore dei lavori e il collaudatore, chiedendo la declaratoria di illegittimità della risoluzione e il pagamento del saldo del prezzo e del risarcimento.

Il tribunale riconosceva la legittimità della risoluzione ma accertava un credito dell’impresa per il prezzo dei lavori parzialmente eseguiti e per le riserve fondate. La Corte d’appello, accogliendo l’appello principale della committente, respingeva le domande della società fallita, riconosceva la penale per ritardo e il diritto di escussione della fideiussione, azzerando per compensazione il credito dell’appaltatrice. Ricorre per cassazione la curatela del fallimento.

La Motivazione della Corte

I primi tre motivi, trattati congiuntamente per connessione, investono l’interpretazione del contratto e l’applicabilità delle norme sulla competenza esclusiva della committenza in materia di progettazione esecutiva. La ricorrente sosteneva che la pattuizione che addossava all’appaltatrice la progettazione delle trivellazioni fosse nulla, integrando un appalto integrato dissimulato, in contrasto con gli artt. 53, 90, 91 e 93 del d.lgs. n. 163 del 2006.

La Corte ritiene infondati i motivi. La qualificazione del contratto operata dal giudice di merito è condivisibile: la committente è impresa pubblica ai sensi dell’art. 3, comma 28, e l’opera appaltata afferisce al suo specifico settore di attività economica, sicché l’appalto è riconducibile ai settori speciali regolati dalla parte III del codice dei contratti. Ne deriva l’applicazione diretta della sola parte III, secondo il rinvio selettivo dell’art. 206.

La Corte chiarisce quindi che la sentenza impugnata non ha mai affermato la sussistenza di un obbligo generale di redigere il progetto esecutivo in capo all’appaltatrice, come accade nell’appalto integrato, ma ha soltanto riconosciuto che spettava a questa la progettazione esecutiva delle perforazioni, in un ambito ben delimitato. La voce 75.80.80.01 dell’elenco prezzi prevedeva espressamente, tra gli oneri contrattuali, la presentazione della progettazione esecutiva delle perforazioni, per la peculiare competenza dell’impresa in questo tipo di lavorazione. Si tratta di clausola valida e non di un affidamento progettuale generalizzato.

Quanto alla dedotta nullità, la Corte osserva che l’art. 206 richiama espressamente gli artt. 53, commi 1, 2, 3 e 4, del codice, ma non gli artt. 90, 91 e 93, dedicati alla progettazione interna ed esterna, alle procedure di affidamento e ai livelli della progettazione. Tale mancato richiamo è conseguenza della flessibilità che il legislatore ha inteso riconoscere agli appalti nei settori speciali, nei quali — come precisato dall’art. 207, comma 2, e dall’art. 208 — operano diritti speciali o esclusivi e regole meno rigide di quelle dei settori ordinari. Il progetto esecutivo dell’opera era stato comunque redatto dalla stazione appaltante; ciò che è stato contrattualmente trasferito attiene alla sola progettazione delle trivellazioni, il che non lede le norme imperative sull’evidenza pubblica.

Sugli ulteriori motivi la Corte conferma l’inammissibilità della censura relativa alla remunerazione dei materiali approvvigionati, non essendo consentita in sede di legittimità una nuova valutazione degli elementi istruttori, e ribadisce che, per la compensazione impropria nascente da un unico rapporto, la committente convenuta dalla curatela può eccepire il proprio controcredito al solo fine di paralizzare la domanda attrice, mentre per il residuo opera il rito concorsuale. È infine confermata la legittimità dell’escussione della fideiussione, essendo lo scorrimento della graduatoria una mera facoltà della stazione appaltante ai sensi dell’art. 140 del d.lgs. n. 163 del 2006. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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