Revocatoria dell’atto di scissione e competenza del tribunale delle imprese (Cass. civ. Sez. Un. n. 5089 del 26.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’azione revocatoria ordinaria dell’atto di scissione societaria, diretta alla declaratoria di inopponibilità del negozio al creditore, è devoluta alla competenza della sezione specializzata in materia di impresa. Essa non introduce una controversia relativa a rapporti tra società, soci e organi sociali né, come l’opposizione ex artt. 2506-ter, 2503 e 2503-bis c.c., incide sulla scissione privandola di efficacia erga omnes; investe però un tipico atto dell’organizzazione societaria che, in quanto produttivo di pregiudizio per la garanzia patrimoniale del creditore e posto in essere nelle condizioni soggettive dell’art. 2901 c.c., entra nella causa petendi e qualifica il giudizio come relativo a un rapporto societario. L’azione revocatoria ex art. 66 l. fall. dello stesso atto è invece devoluta alla competenza del tribunale fallimentare, che prevale su quella del tribunale delle imprese.
Il Fatto
Il curatore di tre procedure concorsuali agisce per la declaratoria di nullità di alcuni atti di scissione societaria, qualificati come l’architrave negoziale di un’operazione fraudolenta posta in essere, su suggerimento degli istituti bancari, per ristrutturare il debito delle società in bonis. In via subordinata propone la revocatoria dei medesimi atti.
Il Tribunale di Parma rigetta le domande di nullità, separa le cause revocatorie e declina la propria competenza in favore della sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Bologna. Quest’ultima, a sua volta, si dichiara incompetente e richiede d’ufficio il regolamento di competenza. La Prima Sezione civile rimette il procedimento alle Sezioni Unite, investite del quesito sulla riconducibilità della revocatoria della scissione all’art. 3, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 168 del 2003.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla causa petendi quale criterio di radicamento della competenza. La locuzione «rapporti societari» va riferita ai rapporti interni all’organizzazione, concernenti accertamento, costituzione, modificazione o estinzione del rapporto sociale. La competenza del tribunale delle imprese non dipende però dalla tipicità dell’azione, quanto dalla caratterizzazione giuridica degli atti di organizzazione dedotti a fondamento della domanda.
L’azione revocatoria è mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale: chi la esercita non è parte di un rapporto endosocietario e il potere revocatorio ha valenza neutra rispetto all’organizzazione. L’atto di scissione, tuttavia, pur integrando un atto di riorganizzazione, produce effetti traslativi attraverso l’assegnazione patrimoniale ex art. 2506, comma 1, c.c., come già rilevato da Cass. Sez. U. n. 23225 del 2016.
La competenza si determina dalla domanda. La revocatoria investe la dimensione traslativa dell’atto, non la sua incidenza sull’assetto corporativo: il creditore non contesta la validità della scissione, ma domanda che lo spostamento patrimoniale sia dichiarato inefficace nei suoi confronti, secondo la tipizzazione già ritenuta compatibile con il diritto unionale da Corte giust. UE, C-394/18. Ciò non esclude la competenza specializzata: a fondamento della domanda vi è un atto corporativo che deve arrecare pregiudizio alla garanzia patrimoniale, nel concorso delle condizioni soggettive dell’art. 2901 c.c. L’apprezzamento dell’eventus damni e della natura gratuita o onerosa dell’atto postula cognizioni tecniche societarie.
Le Sezioni Unite affermano quindi la competenza del tribunale delle imprese per la revocatoria ordinaria della scissione. Nella fattispecie, però, le domande erano state proposte in pendenza delle procedure concorsuali: l’azione ex art. 66 l. fall. è espressamente devoluta al tribunale fallimentare, la cui competenza è inderogabile e prevale su tutte le competenze confliggenti, anche se a loro volta inderogabili. Il regolamento d’ufficio è pertanto ammissibile, poiché la Sezione specializzata ha negato la competenza per materia e per territorio, e va dichiarata la competenza del Tribunale di Parma. Nulla sulle spese, trattandosi di fase incidentale in cui le parti restano partecipanti coatte.
Nota della Redazione
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