Clausola in lingua straniera e divieto di scienza privata del giudice (Cass. civ. Sez. II n. 10138 del 17.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Quando il contratto è redatto in una lingua diversa da quella delle parti e dall’italiano pur essendo disciplinato dalla legge italiana, l’interpretazione della clausola non può prescindere dal significato proprio della lingua in cui essa è scritta. Chi sottoscrive un testo in lingua straniera è tenuto a conoscerne il significato e a imputare a sé il difetto di conoscenza linguistica, a maggior ragione se opera da lungo tempo nel commercio internazionale. L’attribuzione di significato a una parola contrattuale integra un’operazione di interpretazione qualificativa rimessa al giudice e non costituisce uso della scienza privata né violazione del principio dispositivo. La liquidazione equitativa del danno, infine, presuppone la prova dell’esistenza del danno e non supplisce alla mancata produzione degli elementi di quantificazione disponibili.

Il Fatto

Una società attiva nella distribuzione di prodotti fitoterapici aveva ottenuto, con contratti del 1991, 1997 e 2011, l’esclusiva per la commercializzazione in Italia dei prodotti di una società fornitrice. Dedotta la violazione dell’esclusiva e la fornitura di merci non conformi alle norme sull’etichettatura, oltre al sequestro di alcuni lotti, la distributrice ha domandato al Tribunale di Venezia la risoluzione del contratto del 2011 e il risarcimento dei danni, comprensivo della penale contrattuale prevista dall’art. 12 del contratto.

Il Tribunale ha dichiarato la risoluzione per inadempimento del fornitore, ma ha rigettato le domande risarcitorie per difetto di prova del danno e la domanda di penale, ritenendo la clausola riferita alla sola cessazione naturale del rapporto. Dichiarato inammissibile l’appello, la distributrice ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

I primi due motivi convergono nel contestare il significato attribuito dal giudice di merito al termine inglese contenuto nell’art. 12 del contratto. La Corte ne dichiara l’inammissibilità quanto al primo profilo, perché il ricorrente, per far valere la violazione dei canoni di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., deve indicare le norme assunte come violate e precisare in quale modo il giudice se ne sia discostato, non potendosi limitare a contrapporre la propria lettura a quella accolta in sentenza.

Nel merito, l’interpretazione del Tribunale è corretta: la clausola richiama la scadenza naturale del rapporto, non lo scioglimento anticipato per inadempimento. Il giudice ha distinto il termine che designa la cessazione fisiologica da quello che indica le ipotesi di scioglimento anticipato. Chi sottoscrive un contratto in lingua straniera deve conoscerne il significato, tanto più se opera da oltre trent’anni nel commercio internazionale e la lingua impiegata è quella di uso comune nel settore.

La Corte respinge l’assunto secondo cui, essendo il contratto in lingua terza rispetto a quella delle parti, l’interpretazione dovrebbe allontanarsi dal dato letterale. Vale il contrario: proprio perché la lingua è terza, l’unica lettura equidistante è quella ancorata al significato proprio di quella lingua. L’interpretazione sistematica e teleologica non prevale sul senso letterale in assenza di indici univoci di diversa volontà.

Il secondo motivo è infondato: non si verte sull’accertamento di fatti bisognosi di prova, ma sull’attribuzione di significato a una parola del contratto, operazione di qualificazione giuridica disponibile dal giudice. Non operano quindi il principio dispositivo, il divieto di utilizzazione del sapere privato né la categoria del fatto notorio.

Il terzo motivo, sul mancato ricorso alla valutazione equitativa del lucro cessante, è rigettato. Il Tribunale ha escluso la liquidazione equitativa perché la parte, avendo la disponibilità della documentazione contabile, non l’ha prodotta. La Corte conferma l’orientamento secondo cui gli artt. 1226 e 2056 c.c. presuppongono la dimostrazione dell’esistenza di danni risarcibili e l’obiettiva impossibilità di provarne il preciso ammontare, restando a carico del danneggiato l’onere di allegare ogni elemento utile alla quantificazione. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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