Giudici ausiliari qualificazione contratto inammissibili motivi non colgono ratio (Cass. civ. Sez. II n. 10133 del 17.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
La figura dei giudici ausiliari d’appello non determina la nullità del collegio giudicante per violazione del principio di precostituzione del giudice e di terzietà: la relativa questione è stata superata dalla Corte cost. n. 41/2021, che ne ha sancito la provvisoria applicabilità fino al completamento del riordino della magistratura onoraria. I motivi di ricorso che non colgono la ratio decidendi della sentenza impugnata sono inammissibili per difetto di specificità ai sensi dell’art. 366 n. 4 cod. proc. civ.: la censura sulla qualificazione del contratto come preliminare anziché definitivo è irrilevante quando la decisione si fonda sull’inadempimento di un termine essenziale ex art. 1457 cod. civ.

Il Fatto

Il promissario acquirente di un fondo rustico aveva stipulato un contratto preliminare, versando a titolo di caparra confirmatoria una somma di denaro. La stipula del definitivo non si era realizzata perché il fondo era già stato promesso in vendita dalla dante causa della promittente venditrice a un terzo, che aveva trascritto domanda giudiziale per il trasferimento a prezzo ridotto.

Il promissario chiedeva la risoluzione del contratto e il pagamento del doppio della caparra. La convenuta deduceva di aver informato l’acquirente del precedente impegno, di essersi obbligata a raccogliere il consenso dei coeredi e di aver poi venduto il fondo a un prezzo inferiore. Il Tribunale accoglieva la domanda; la Corte d’appello confermava, rilevando che il contratto non menzionava i precedenti impegni e che la venditrice non aveva trasferito il fondo nel termine di trenta giorni.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo contestava la legittimità della composizione del collegio d’appello per la presenza di un giudice ausiliario, con lesione del principio di precostituzione del giudice naturale e di terzietà. La Corte ha rigettato la censura, richiamando Corte cost. n. 41/2021: la questione di legittimità costituzionale è stata accolta rispetto all’art. 106, commi 1 e 2, Cost., ma la Consulta ha sancito la provvisoria applicabilità delle disposizioni sui giudici ausiliari fino al completo riordino della magistratura onoraria nei tempi dell’art. 32 d.lgs. n. 116/2017.

Il secondo e il terzo motivo — esaminati congiuntamente per connessione — censuravano la qualificazione del contratto come preliminare anziché come vendita, con conseguente nullità o, in subordine, riconoscimento del solo diritto a una riduzione del prezzo ex art. 1478 cod. civ. e non alla risoluzione.

La Corte ha dichiarato i motivi inammissibili perché non colgono la ratio decidendi. La sentenza d’appello non fonda la decisione sulla qualificazione del contratto, ma sull’accertamento che la promittente venditrice aveva assunto l’obbligo di trasferire il fondo (o di farlo trasferire) con rogito notarile entro un termine preciso, appositamente inserito con postilla.

Detto termine è stato qualificato come essenziale ex art. 1457 cod. civ., in considerazione dell’interesse dell’acquirente, manifestato anche con richieste specifiche di adempimento. Poiché tale qualificazione non è stata attaccata con la specificità richiesta dall’art. 366 n. 4 cod. proc. civ., tutte le argomentazioni della ricorrente — compresa quella sulla riduzione del prezzo — restano irrilevanti. Sul punto la Corte richiama Cass. n. 15517/2020.

Il quarto motivo, sulla condanna alle spese, è stato assorbito dal rigetto dei precedenti. Il ricorso è stato respinto, con condanna della parte ricorrente alle spese e con l’ulteriore somma a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, se dovuta.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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