| 

Il certificato di polizza è prova non costitutiva del contratto assicurativo (Cass. civ. Sez. III n. 18119 del 06.06.2022)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini della prova del contratto di assicurazione, la polizza costituisce il documento probatorio tipico ma non esclusivo, ben potendo l’esistenza del contratto essere dimostrata con documenti diversi dalla polizza, qualora da essi sia possibile ricavare gli estremi del rapporto assicurativo. Il certificato di polizza ha funzione meramente probatoria e non costitutiva del contratto, sicché la sua consegna successiva al verificarsi del sinistro non ne determina la nullità. L’accordo derogatorio all’art. 1901 cod. civ., che consenta all’assicurato di pagare il premio dopo la scadenza, è lecito ai sensi dell’art. 1932 cod. civ., in quanto più favorevole all’assicurato. La rinuncia agli effetti della sospensione della garanzia non può invece desumersi dalla mera accettazione del tardivo pagamento del premio, dovendo manifestarsi con una specifica espressione di volontà dell’assicuratore.

Il Fatto

Un imprenditore agricolo conveniva in giudizio la società di assicurazione, chiedendo la condanna al pagamento dell’indennizzo previsto da due polizze integrative non agevolate, relative a colture e terreni da lui gestiti. L’attore, privo dei contratti originali mai consegnatigli dall’intermediario, allegava la perdita del raccolto per eventi atmosferici avversi coperti dalla garanzia, mentre la compagnia eccepiva l’inesistenza dei contratti, la mancata prova scritta del loro perfezionamento e l’irrilevanza del premio versato dopo il sinistro, chiamando in causa l’agente per essere manlevata.

Il Tribunale rigettava la domanda, ma la Corte d’appello di Milano, riformando la sentenza, accoglieva l’appello principale e condannava l’assicurazione al pagamento dell’indennità. La società di assicurazione proponeva quindi ricorso per cassazione, affidato a tredici motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione, nel rigettare il ricorso, ha anzitutto richiamato la recente pronuncia n. 42076 del 2021, resa su un ricorso analogo, affermando che la Corte territoriale aveva attribuito alla documentazione acquisita non già valore di prova indiziaria ai sensi dell’art. 2729 cod. civ., bensì di prova scritta idonea a dimostrare direttamente l’esistenza del contratto e la sua decorrenza. Il tabulato del 6 novembre 2012, il verbale di ispezione e le stampe delle schermate del server, provenendo dalla stessa compagnia, erano stati correttamente valorizzati ai sensi degli artt. 2702, 2710 e 2712 cod. civ.

Quanto alla consegna del certificato di polizza successivamente al sinistro, la Corte ha precisato che tale circostanza non comporta la nullità del documento, avendo il certificato funzione di prova e non costitutiva del contratto. La prova della conclusione anteriore del contratto, se non ricavabile dal certificato, poteva comunque desumersi dalla restante documentazione, il cui esame era rimesso al giudice di merito.

Sul delicato tema dell’art. 1901 cod. civ., la Corte ha preso posizione aderendo all’orientamento per cui la rinuncia alla sospensione della garanzia non può essere desunta dalla semplice accettazione del tardivo pagamento del premio, ma richiede una specifica manifestazione di volontà dell’assicuratore. Cionondimeno, la sentenza impugnata resisteva alle censure perché la Corte d’appello aveva accertato l’esistenza di un accordo derogatorio all’art. 1901 cod. civ., provato dalla comunicazione dell’intermediario e dalla prassi del settore: accordo lectio ai sensi dell’art. 1932 cod. civ., trattandosi di deroga più favorevole all’assicurato.

Quanto al momento perfezionativo del contratto, la Corte ha ritenuto la questione in parte di natura fattuale e comunque superata dagli elementi probatori considerati, dai quali emergeva prova implicita ma univoca dell’accettazione della proposta e dell’avvio della copertura assicurativa. La scarsa rilevanza del diverso precedente richiamato dalla ricorrente è stata giustificata dalla diversità del compendio fattuale, essendo nella specie la conclusione del contratto dimostrata anche da altri documenti univoci.

Infine, la censura relativa alla mancata condanna dell’intermediario è stata dichiarata inammissibile, perché proposta sulla base di argomenti di puro merito e senza confrontarsi con la globalità delle argomentazioni della sentenza, che, nel comprovare la conclusione del contratto, dimostravano anche la ratifica dell’operato dell’agente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 1932 c.c.

Tutte le 10 sentenze sull'art. 1932 c.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *