Ricorso inammissibile se notificato al Ministero e non all’Agenzia (Cass. civ. Sez. V n. 10208 del 17.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario il ricorso per cassazione notificato al Ministero dell’Economia e delle Finanze, anziché all’Agenzia delle Entrate, è inammissibile, perché il Ministero non rappresenta né l’Agenzia né i suoi uffici periferici. La nullità della notificazione è tuttavia sanata, con effetto ex tunc, dalla costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Entrate quale soggetto passivamente legittimato, con conseguente esclusione della tardività del gravame nei giudizi iniziati dopo il 30 aprile 1995, ai quali si applica l’art. 164, comma 3, cod. proc. civ., come novellato dall’art. 9 della legge n. 353 del 1991. A seguito del trasferimento alle agenzie fiscali di rapporti, poteri e competenze già facenti capo al Ministero, dal 1° gennaio 2001 l’unico soggetto passivamente legittimato è l’Agenzia delle Entrate.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava a una contribuente, che non aveva presentato la dichiarazione dei redditi, due avvisi di accertamento aventi ad oggetto, ai fini Irpef, il reddito riscontrato e non assoggettato ad imposizione per gli anni 2007 e 2008. La contribuente, che aveva acquistato un immobile onorando l’imposta di registro, sosteneva di disporre di adeguata provvista, per avere alienato tre immobili senza conseguire plusvalenza e per avere contratto un mutuo bancario.
La ricorrente impugnava gli avvisi davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, che rigettava il ricorso; l’appello davanti alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio veniva parimenti respinto. La contribuente proponeva allora ricorso per cassazione articolando un unico motivo. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze non si costituiva tempestivamente, depositando istanza di partecipazione all’eventuale discussione pubblica.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto un profilo di legittimazione passiva, che precede ogni valutazione di merito. La ricorrente ha notificato il ricorso, evocandolo in giudizio, al solo Ministero dell’Economia e delle Finanze. Il thema decidendum, pertanto, non è la dedotta contraddittorietà della motivazione della CTR, ma la correttezza del contraddittorio instaurato.
Il Collegio richiama la propria giurisprudenza recente, secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione notificato al Ministero delle Finanze, perché questi non rappresenta né l’Agenzia delle Entrate né l’eventuale ufficio periferico della stessa. La nullità è però sanata, con effetto ex tunc, dal momento della costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Entrate quale soggetto passivamente legittimato. Tale costituzione impedisce la declaratoria di inammissibilità per tardività del gravame nei giudizi iniziati dopo il 30 aprile 1995, ai quali si applica l’art. 164, comma 3, cod. proc. civ., come novellato dall’art. 9 della legge n. 353 del 1991.
La Corte non si limita al richiamo più recente ma ne ricostruisce il fondamento sistematico. Già in precedenza era stato statuito che, in tema di contenzioso tributario, a seguito del trasferimento alle agenzie fiscali di tutti i rapporti giuridici, i poteri e le competenze facenti capo al Ministero dell’Economia e delle Finanze — trasferimento operato dall’art. 57, comma 1, del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300 — dal 1° gennaio 2001, giorno di inizio dell’operatività delle Agenzie fiscali in forza dell’art. 1 del d.m. 28 dicembre 2000, l’unico soggetto passivamente legittimato è l’Agenzia delle Entrate.
Nel caso di specie la sanatoria non opera: l’Agenzia delle Entrate non si è affatto costituita. Il vizio di notificazione, pertanto, resta privo di rimedio e travolge il ricorso, che è dichiarato inammissibile. La Corte precisa che nulla deve disporsi in materia di spese di lite, non avendo il Ministero proposto difese nel giudizio di legittimità, e dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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