Condono tombale della incorporata non sana l’abuso fiscale (Cass. civ. Sez. V n. 10198 del 17.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento tributario, il condono tombale cui abbia aderito la società successivamente incorporata non è opponibile all’Amministrazione finanziaria per neutralizzare il rilievo di elusività dell’operazione di acquisizione e la conseguente indeducibilità della quota di ammortamento dell’avviamento. La fusione per incorporazione non rende ammortizzabili beni il cui valore sia scaturito da un avviamento fittizio, funzionale alla creazione di componenti negative di reddito. Sul piano processuale, il motivo che denunci violazione di legge senza indicare le norme violate, che non colga la ratio decidendi della sentenza impugnata, che non riproduca i punti dell’atto di appello, ovvero che solleciti una riconsiderazione del materiale istruttorio, è inammissibile.
Il Fatto
Una società contribuente impugnò davanti alla Commissione tributaria provinciale di Milano un avviso di accertamento, con il quale l’Amministrazione aveva rettificato il reddito ai fini Irap, Ires e Iva per l’anno di imposta 2004, irrogando sanzioni. La pretesa traeva origine dall’indebita detrazione della quota di ammortamento dell’avviamento di una società acquistata e poi incorporata; secondo l’Ufficio l’operazione era priva di altra finalità se non quella di apportare componenti negative e ridurre il reddito, nell’ambito dei pacchetti elusivi riferibili al c.d. «gruppo Mythos».
La società incorporata aveva proposto domanda di condono tombale ai sensi della l. n. 289/2002, ma l’Ufficio ne aveva notificato la revoca. La C.T.P. respinse il ricorso; la C.T.R. della Lombardia rigettò l’appello, ritenendo elusiva l’operazione e irrilevante l’adesione della incorporata al condono. La contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la ricorrente deduceva la violazione di legge ex art. 360, n. 3, cod. proc. civ., sostenendo che la C.T.R. avesse omesso di giustificare l’inutilizzabilità del condono tombale della incorporata e di considerare gli effetti della fusione, con conseguente ammortizzabilità dei beni acquisiti.
Il motivo è dichiarato inammissibile sotto più profili. La ricorrente non indica le norme violate. La censura non coglie la ratio decidendi, avendo la sentenza impugnata svolto articolate considerazioni sul disconoscimento dell’avviamento, del tutto trascurate. Inoltre il ricorso avverso il diniego di condono — e non la revoca, come impropriamente riferito — risulta rigettato con sentenza n. 29375/2022, con conseguente venir meno del rilievo prospettato; la Corte ammette la cognizione di tale esito mediante consultazione del CED, quale corredo del collegio nell’esercizio della funzione nomofilattica.
Con il secondo motivo la ricorrente denunciava l’omesso esame di fatti decisivi, lamentando la mancata considerazione di alcune allegazioni relative alla sottoscrizione del bilancio, a contestazioni su minusvalenze e a una fattura per prestazione professionale effettiva.
Anche tale motivo è inammissibile. Opera la preclusione dell’art. 348-ter cod. proc. civ., trattandosi di fattispecie di doppia conforme. La ricorrente non riproduce né indica i punti dell’atto di appello contenenti le allegazioni asseritamente omesse. Infine la censura mira a una riconsiderazione del materiale istruttorio, sollecitando un sindacato non consentito in sede di legittimità.
Il ricorso è dunque respinto, con condanna alle spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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