Esenzione IMU per alloggi sociali ATER e onere probatorio del contribuente (Cass. civ. Sez. V n. 10220 del 17.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di IMU, l’esenzione prevista dall’art. 13, comma 2, lett. b), del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nel testo novellato dall’art. 1, comma 707, n. 3), lett. b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, non si applica a tutti gli alloggi assegnati dagli enti di edilizia residenziale pubblica, ma solo a quelli dei quali il contribuente provi in concreto la presenza delle caratteristiche di alloggio sociale secondo i parametri del d.m. 22 aprile 2008. Non sussiste alcuna inversione dell’onere probatorio, poiché non tutti gli alloggi assegnati dagli enti ex I.A.C.P. rientrano in tale categoria. Il principio di collaborazione e buona fede tra ente impositore e contribuente impedisce di pretendere da quest’ultimo documenti e informazioni già in possesso dell’Ufficio. La censura che non si confronti con la ragione decisoria della sentenza impugnata è inammissibile, ai sensi dell’art. 366, n. 4), cod. proc. civ.
Il Fatto
Un Comune ha emesso un avviso di accertamento per l’omesso versamento dell’IMU relativa al 2016, in relazione ad alloggi di edilizia residenziale pubblica, disconoscendo l’esenzione invocata dall’ente proprietario. L’A.T.E.R. ha impugnato l’atto davanti alla giustizia tributaria.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado aveva respinto il ricorso originario dell’ente. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, con sentenza n. 848/07/2023 depositata il 19 dicembre 2023, ha riformato la decisione, riconoscendo la sussistenza delle caratteristiche richieste dal d.m. 22 aprile 2008 e condannando il Comune alle spese. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi; l’A.T.E.R. ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo censurava la riferibilità dell’esenzione a tutti gli immobili degli enti di edilizia residenziale pubblica, sostenendo che a questi spetterebbe la sola detrazione di 200,00 euro per singolo immobile, ai sensi del comma 10 della medesima disposizione. La Corte ha dichiarato il motivo infondato, richiamando la giurisprudenza di legittimità che, in via generale e astratta, riferisce il regime degli alloggi sociali anche alle A.T.E.R. e agli enti ex I.A.C.P. (Cass., Sez. Trib., 8 marzo 2024, n. 6380; Cass., Sez. Trib., 23 maggio 2024, nn. 14511 e 14515).
Da tale impianto emerge la differenziazione tra alloggi ordinari, ammessi alla sola riduzione del comma 10, e alloggi sociali, ammessi alla completa esenzione del comma 2, lett. b). La Corte ha poi richiamato il più recente arresto secondo cui l’esenzione non è applicabile a tutti gli alloggi assegnati dagli I.A.C.P., ma solo a quelli per i quali il contribuente prova in concreto la presenza delle caratteristiche di alloggio sociale, non sussistendo alcuna inversione dell’onere probatorio (Cass., Sez. Trib., 14 febbraio 2025, n. 3824).
Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha rilevato che la censura non è calibrata sulla ragione decisoria impugnata: il giudice di appello non ha accollato al Comune un onere probatorio che non gli spettava, ma ha ritenuto che la prova emergesse dagli atti, sia pure in via presuntiva e a fronte della mancata deduzione di elementi contrari. Rileva, in proposito, la pregressa conoscenza delle caratteristiche tipologiche degli alloggi già in capo al Comune, ente partecipe delle procedure di assegnazione, in applicazione del principio di collaborazione e buona fede di cui all’art. 10, comma 1, della legge n. 212 del 2000.
Il terzo motivo, relativo alla condanna alle spese e alla mancata compensazione in ragione del contrasto giurisprudenziale, è stato giudicato infondato. La Corte ha ribadito che il sindacato di legittimità mira solo a evitare che le spese siano poste a carico della parte totalmente vittoriosa, essendo la compensazione rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, e che la determinazione del compenso, nel rispetto dei parametri minimi e massimi, è insindacabile in cassazione.
Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna del ricorrente alle spese, alla somma ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. e alla sanzione in favore della Cassa delle Ammende ai sensi del terzo comma dell’art. 380-bis cod. proc. civ.
Nota della Redazione
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