Preavviso di ipotecaria e giudicato esterno sulla cartella: preclusa ogni questione sull’an (Cass. civ. Sez. 5 n. 9540 del 14.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La formazione del giudicato esterno sulla cartella di pagamento da cui deriva la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, a seguito del rigetto del ricorso per cassazione avverso la sentenza di merito che ha confermato la pretesa, determina la sopravvenuta carenza di interesse ex art. 100 cod. proc. civ. a coltivare il giudizio avente ad oggetto l’impugnazione del preavviso. Il consolidamento dell’iscrizione a ruolo preclude al contribuente di far valere, in tale sede, ogni questione attinente all’an e al quantum della pretesa tributaria, nonché l’allegazione di un’asserita causa estintiva del debito verificatasi nelle more del giudizio, ostandovi l’autorità del giudicato di cui agli artt. 2909 cod. civ. e 324 cod. proc. civ.. La nullità della sentenza per omessa comunicazione dell’avviso di trattazione non comporta la retrocessione del processo al primo grado quando la questione rimessa alla decisione sia di puro diritto e non investa un profilo fattuale suscettibile di istruttoria, non risultando leso il diritto di difesa.
Il Fatto
La controversia origina dall’impugnazione, da parte di una contribuente, della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria emessa dall’agente della riscossione ai sensi dell’art. 77, comma 2-bis, d.P.R. n. 602/1973, in relazione a una cartella di pagamento recante ripresa ad accise quale co-obbligata solidale. La cartella traeva origine da un avviso di pagamento emesso dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nei confronti della società di cui la ricorrente era legale rappresentante e liquidatrice, nonché nei confronti della stessa personalmente, per accise su prodotti alcolici detenuti in deposito in regime di sospensione d’imposta.
La contribuente, già soccombente nei gradi di merito nel giudizio avverso la cartella, impugnava il preavviso deducendo l’esistenza di un fatto estintivo del debito e l’insussistenza della propria responsabilità personale. I giudici di merito ritenevano preclusa la valutazione del merito della pretesa tributaria, già oggetto di altro autonomo giudizio.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta preliminarmente il secondo motivo di ricorso, relativo alla dedotta nullità della sentenza d’appello per omessa comunicazione dell’avviso di trattazione. Tale motivo è ritenuto manifestamente infondato. Il giudice d’appello, accertato il vizio processuale, ha correttamente valutato che la questione rimessa alla sua decisione fosse di puro diritto e non implicasse accertamenti fattuali suscettibili di istruttoria. In tale evenienza, la nullità non comporta la restituzione della causa al primo giudice, non essendo leso il diritto di difesa per il fatto che il giudice abbia direttamente affrontato la questione, sia pure accogliendo una interpretazione giuridica sfavorevole alla parte.
Quanto al primo motivo, concernente la violazione dell’art. 19 d.lgs. n. 546/1992, la Corte ne dichiara l’inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse. Tale carenza deriva dalla circostanza che, con ordinanza pronunciata alla medesima udienza, la Cassazione ha rigettato il ricorso proposto dalla contribuente avverso la sentenza di appello relativa alla cartella di pagamento da cui promana il preavviso di iscrizione ipotecaria.
Il rigetto del ricorso avverso la cartella determina il consolidamento dell’iscrizione a ruolo e la formazione del giudicato esterno sulla pretesa tributaria. Ne consegue che la ricorrente non può più far valere questioni attinenti all’an e al quantum della pretesa, neppure con riferimento all’asserito sgravio intervenuto nelle more del giudizio. La Corte precisa che l’agente della riscossione è legittimato passivo, essendosi il litisconsorzio instaurato sul vizio proprio della notificazione della comunicazione preventiva, ancorché tale profilo non sia stato devoluto all’esame della Corte e su di esso sia maturato il giudicato interno. Il ricorso è, pertanto, rigettato con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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