Compenso incentivante non previsto dalla contrattazione collettiva è irripetibile (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 10373 del 19.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il compenso incentivante richiesto dal dipendente pubblico non è esigibile quando non trovi fondamento nella contrattazione collettiva di comparto né in quella integrativa, alle quali è demandata la definizione del trattamento economico fondamentale ed accessorio ex art. 45, comma 1, d.lgs. n. 165/2001 e art. 41, comma 3-bis, d.lgs. n. 165/2001. La mancata acquisizione del fascicolo d’ufficio di primo grado ex art. 347 cod. proc. civ. non costituisce condizione di validità del giudizio d’appello, ma al più vizio di motivazione, sempre che la parte prospetti specificamente le circostanze decisive non rilevabili aliunde. Il ricorrente che non impugni l’autonoma e concorrente ratio decidendi della sentenza impugnata rende inammissibile la censura.
Il Fatto
Alcuni dipendenti di un ente locale agiscono in giudizio per ottenere il compenso incentivante asseritamente previsto dall’Allegato A al contratto d’appalto stipulato per il recupero dell’evasione tributaria. Il Tribunale accoglie le domande.
La Corte d’appello di Napoli, con la sentenza n. 169/2023, riforma integralmente la decisione e rigetta le pretese. I lavoratori ricorrono per cassazione con due motivi, deducendo l’omesso esame di un fatto decisivo e la violazione di plurime norme processuali e sostanziali. L’ente resiste con controricorso.
La Motivazione della Corte
In via preliminare la Corte rileva l’omessa notifica del ricorso a una parte appellata non impugnante, ma ritiene di superare la questione in rito, coerentemente con il principio della ragione più liquida e dell’art. 332 cod. proc. civ., tanto più che il ricorso non è da accogliere.
Il primo motivo, fondato sull’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., è inammissibile. La Corte ribadisce il costante orientamento secondo cui l’acquisizione del fascicolo d’ufficio di primo grado non è condizione essenziale di validità del giudizio d’appello: la relativa omissione non vizia il procedimento, ma può al più integrare un difetto di motivazione, a condizione che la parte prospetti specificamente gli elementi decisivi e non rilevabili aliunde. I ricorrenti si sono limitati a un riferimento generico agli atti e documenti contenuti nel fascicolo, senza indicare le circostanze decisive.
La Corte rileva inoltre che la sentenza impugnata poggia su una duplice e autonoma ratio decidendi: non solo la ritenuta difformità tra il contratto prodotto dai ricorrenti e quello esibito in originale dall’ente, ma anche l’assenza di alcun accordo collettivo ex art. 40 d.lgs. n. 165/2001 che prevedesse il compenso. Manca dunque il presupposto contrattuale collettivo, nazionale o integrativo, dell’emolumento preteso, sicché l’ente non avrebbe potuto riconoscere una prestazione economica non prevista dalla contrattazione.
Poiché i ricorrenti non hanno impugnato questa autonoma e concorrente ratio decidendi, il motivo è inammissibile. Le medesime considerazioni valgono per il secondo motivo, che investe la valutazione delle prove: oltre all’inammissibilità della censura sulla valutazione di prove non legali, la mancanza di decisività deriva dall’impossibilità giuridica di pretendere un compenso incentivante non previsto dalla contrattazione collettiva.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità e con l’attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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