L’insussistenza del fatto per mancato repechage legittima la tutela reintegratoria piena (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 24347 del 31.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, l’accertamento dell’effettività della ragione organizzativa e del nesso causale con la soppressione della posizione lavorativa non esonera il datore di lavoro dall’onere di dimostrare l’impossibilità di repêchage, ossia di adibire il lavoratore ad altre mansioni compatibili con la sua professionalità, anche inferiori con il suo consenso. La mancanza di nuove assunzioni nel medesimo livello di inquadramento non prova, di per sé, l’insussistenza di posizioni lavorative “scoperte”, potendo queste derivare da libere scelte imprenditoriali: in tal caso, il datore di lavoro deve verificare la possibilità di ricollocazione prima di procedere al licenziamento. L’inadempimento dell’obbligo di repêchage incide sulla sussistenza del fatto posto a base del licenziamento, determinandone l’insussistenza complessiva e legittimando l’applicazione della tutela reintegratoria ai sensi dell’art. 18, comma 7, L. n. 300/1970, senza che sia richiesto il requisito della “manifesta” insussistenza. Inoltre, la forma scritta del licenziamento non richiede formule sacramentali, potendo desumersi anche da una comunicazione indiretta ma univoca che renda edotto il lavoratore della volontà datoriale di recedere.
Il Fatto
Il lavoratore, dipendente della società fino al 31.10.2016, era stato licenziato verbalmente. Impugnato il recesso dinanzi al Tribunale, il giudice di primo grado accoglieva la domanda, ritenendo che la comunicazione di avvio della procedura di conciliazione ex art. 7 L. n. 604/1966 non fosse equipollente alla lettera di licenziamento. La Corte d’Appello, in sede di reclamo, riconosceva che la successiva missiva del 18.11.2016, relativa al pagamento delle competenze di fine rapporto, costituiva espressione scritta, sia pure indiretta, della volontà risolutiva. Nel merito, dichiarava illegittimo il licenziamento per violazione dell’obbligo di repêchage, applicando la tutela reintegratoria di cui all’art. 18, comma 7, L. n. 300/1970.
La Motivazione della Corte
La Cassazione esamina prioritariamente il ricorso incidentale, ritenendo inammissibile il motivo che contesta l’interpretazione della missiva del 18.11.2016, in quanto l’accertamento della volontà datoriale in forma scritta integra un giudizio di merito non censurabile in sede di legittimità in assenza di vizi di ermeneutica negoziale. La Corte valorizza, inoltre, la precedente comunicazione del 14.10.2016, che aveva preannunciato la dispensa dal lavoro in caso di mancato accordo, quale elemento concorrente a rendere univoca la volontà di recedere manifestata per iscritto.
Quanto alla violazione dell’obbligo di repêchage, il motivo del ricorso principale è dichiarato inammissibile, poiché la Corte territoriale ha svolto un apprezzamento complessivo delle risultanze istruttorie, conforme a diritto. La Suprema Corte chiarisce che la mancanza di nuove assunzioni non implica automaticamente l’inesistenza di posizioni lavorative compatibili: tali posizioni possono essere lasciate “scoperte” per scelta imprenditoriale, ma ciò non esonera il datore di lavoro dall’onere di verificarne l’utilizzabilità prima del recesso. L’onere probatorio resta pertanto a carico del datore di lavoro, ai sensi dell’art. 2697 c.c.
Con riguardo alla tutela applicabile, la Corte esclude che la sentenza della Consulta n. 128/2024, relativa al regime delle tutele crescenti di cui al d.lgs. n. 23/2015, possa riverberare effetti sull’interpretazione dell’art. 18 L. n. 300/1970. La Consulta ha espressamente riconosciuto che, nel regime della legge n. 92/2012, la nozione di insussistenza del fatto comprende l’impossibilità di ricollocamento del lavoratore, la cui mancanza comporta l’illegittimità del licenziamento con tutela reintegratoria attenuata. La pronuncia costituzionale, pertanto, conferma l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità (Cass. ord. n. 31409/2023, Cass. n. 29102/2019, Cass. n. 10435/2018), secondo cui l’inadempimento dell’obbligo di repêchage determina l’insussistenza del fatto complessivamente inteso.
La Corte rigetta entrambi i ricorsi, compensando le spese del giudizio di legittimità e dando atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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