Licenziamento per fatti extralavorativi e lesione del vincolo fiduciario del dipendente pubblico (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 3971 del 16.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
La nozione di giusta causa di licenziamento di cui all’art. 2119 cod. civ. non si esaurisce nell’inadempimento contrattuale, ma comprende le condotte extralavorative che, pur tenute fuori dall’azienda e dall’orario di servizio, siano idonee a ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario tra le parti. Il datore di lavoro assolve all’onere di allegazione e dimostrazione dell’incidenza lesiva del fatto sul rapporto quando ne deduca specificamente la gravità oggettiva e soggettiva, tale da connotare la figura morale del dipendente e da compromettere, sia pure solo potenzialmente, la funzionalità del rapporto e le aspettative di puntuale adempimento. L’accertamento della giusta causa implica un giudizio di proporzionalità tra i fatti addebitati e la sanzione, con particolare rilievo per le mansioni svolte e per il contatto con l’utenza che esse comportano. La qualificazione della fattispecie come clausola elastica rende deducibile in sede di legittimità, come violazione di legge, la disapplicazione del parametro normativo operata dal giudice di merito.
Il Fatto
Un dipendente di una azienda sanitaria locale, addetto a mansioni di necroforo presso un ospedale, veniva licenziato per giusta causa a seguito di un episodio di aggressione avvenuto fuori dall’orario di servizio, nel corso del quale un conoscente riportava lesioni mediante un colpo d’arma da fuoco. Per tale fatto il lavoratore patteggiava la pena di tre anni di reclusione.
Il Tribunale, adito dal lavoratore, riteneva legittimo il recesso, avendo il comportamento compromesso il rapporto fiduciario con il datore di lavoro e costituendo indice di pericolosità rispetto all’utenza dell’ospedale. La Corte d’appello, andando di diverso avviso, accoglieva il gravame del lavoratore e disponeva la reintegra nel posto di lavoro, condannando l’azienda sanitaria alle spese di lite. Avverso tale sentenza la struttura sanitaria proponeva ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.
La Motivazione della Corte
Investita del ricorso, la Corte esamina anzitutto i profili di rito. Il primo motivo, con cui si deduceva l’acquisizione officiosa di documenti del processo penale in presenza di decadenze della parte, è dichiarato inammissibile per irrituale tecnica di formulazione: pur denunciando un preteso error in procedendo, non indicava la conseguente nullità della sentenza, come richiesto da Sezioni Unite n. 17931 del 2013. La censura prescinde inoltre dall’orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, nel rito del lavoro, i poteri istruttori del giudice possono essere esercitati a prescindere dalle preclusioni probatorie, ove ricorrano una semiplena probatio e una pista probatoria desumibile dagli atti (Sez. L n. 26597 del 2020; Sez. III n. 17683 del 2020).
Il terzo motivo, che denunciava motivazione solo apparente, è parimenti inammissibile. Il vizio di motivazione è configurabile, secondo Sezioni Unite n. 8053 del 2014, solo quando la motivazione manchi del tutto o le argomentazioni siano talmente contraddittorie da non consentire di riconoscerla come giustificazione del decisum. Esula invece dalla violazione di legge la verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle quaestiones facti, che implica un raffronto tra le ragioni del decidere e il materiale probatorio: è quest’ultima, e non la prima, l’ipotesi denunciata nella specie.
Il secondo motivo è invece fondato. La Corte muove dalla natura di clausola elastica della giusta causa, il cui contenuto va specificato in sede interpretativa mediante fattori esterni e principi richiamati dalla disposizione: tali specificazioni hanno natura giuridica e la loro disapplicazione è deducibile in sede di legittimità come violazione di legge. Richiamando un indirizzo consolidato, il Collegio ribadisce che condotte extralavorative possono ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario quando incidano, anche solo potenzialmente ma oggettivamente, sulla funzionalità del rapporto, in relazione alle specifiche mansioni o alla particolare attività, o ledano gli interessi morali e materiali del datore di lavoro.
La Corte territoriale, pur avendo correttamente individuato il parametro, ha omesso di considerare come la specifica illustrazione del fatto in sé soddisfi l’onere datoriale di allegazione. Il fatto di violenza, di indubbia gravità, è sussumibile nella previsione del Codice disciplinare che sanziona con il licenziamento senza preavviso la commissione di gravi fatti illeciti di rilevanza penale. Il contesto in cui la condotta si collocava, connotato da un rapporto conflittuale e concorrenziale di lunga durata, è idoneo a connotare la figura morale del lavoratore, tanto più in ragione delle mansioni di necroforo, che implicano contatti con l’utenza.
L’azienda sanitaria ha pertanto adempiuto al proprio onere mediante la puntuale deduzione della ricaduta negativa del fatto illecito, per il quale il lavoratore aveva riportato condanna definitiva a pena patteggiata, sull’affidabilità delle mansioni e nel contesto di un servizio pubblico. In continuità con Sez. L n. 24023 del 2016, la Corte afferma che l’onere di allegazione della incidenza lesiva del comportamento extralavorativo è assolto dal datore con la specifica deduzione del fatto in sé, quando esso abbia un riflesso, anche solo potenziale ma oggettivo, sulla funzionalità del rapporto, di gravità tale, per contrarietà alle norme dell’etica e del vivere civile comuni, da connotare la figura morale del lavoratore, soprattutto se adibito a mansioni comportanti contatto con utenti. Il secondo motivo è quindi accolto, con cassazione della sentenza e rinvio alla Corte d’appello in diversa composizione, restando assorbito il quarto motivo.
Nota della Redazione
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