Ricorso in cassazione inammissibile per violazione dell’autosufficienza (Cass. civ. Sez. II n. 10479 del 22.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non contiene l’esposizione chiara ed esauriente dei fatti di causa e si limita a riportare il contenuto del provvedimento impugnato, passando direttamente all’illustrazione dei motivi. Il requisito di autosufficienza imposto dall’art. 366, primo comma, n. 3), cod. proc. civ. non risponde a un’esigenza di mero formalismo, ma è volto a consentire alla Corte di cogliere l’oggetto della pretesa e la portata delle censure rivolte alle specifiche argomentazioni della sentenza impugnata, senza necessità di accedere ad altri atti o fonti del processo.

Il Fatto

Il Giudice di Pace di Viterbo, con sentenza depositata nel gennaio 2020, aveva accolto l’opposizione del ricorrente e annullato l’ordinanza ingiunzione con cui la Prefettura gli aveva irrogato una sanzione di euro 5.000,00 per un illecito amministrativo dipendente da un reato depenalizzato dall’art. 2 d.lgs. n. 8 del 2016.

Il Tribunale di Viterbo, in riforma, accolse l’appello della Prefettura e rigettò l’opposizione, ritenendo che il termine di prescrizione ex art. 2935 cod. civ. decorresse non dal compimento dell’illecito, ma dalla conoscenza dello stesso da parte dell’Amministrazione, e che la notifica fosse intervenuta entro il termine quinquennale dalla trasmissione degli atti. Avverso tale sentenza il soccombente ha proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Il motivo deduceva la violazione e falsa applicazione dell’art. 28 legge n. 689 del 1981, in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., sostenendo che il termine di prescrizione dovesse decorrere dalla consumazione dell’illecito, nella specie istantaneo, e non dalla conoscenza da parte della Pubblica Amministrazione, con conseguente lesione del favor rei.

Tuttavia, la Suprema Corte non scende all’esame del merito del motivo, perché il ricorso difetta del requisito di autosufficienza. Essa richiama il consolidato orientamento secondo cui, per soddisfare l’art. 366, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., il ricorso deve contenere l’esposizione chiara ed esauriente dei fatti di causa, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto, le eccezioni e le difese delle parti, lo svolgersi della vicenda processuale e le argomentazioni essenziali su cui si fonda la sentenza impugnata.

Sul punto la Corte cita Cass., Sez. 6-3, n. 13312 del 28.05.2018 e Cass., Sez. 6-3, n. 1926 del 03.02.2015, oltre a Cass., Sez. 3, n. 1352 del 12.01.2024 e Cass., Sez. 5, n. 24340 del 04.10.2018, ribadendo che l’autosufficienza serve ad agevolare la comprensione dell’oggetto della pretesa e del tenore della sentenza impugnata, senza necessità di accesso ad altre fonti o atti.

Nel caso concreto, il ricorso non descrive affatto i fatti di causa, ma si limita a riportare i contenuti del provvedimento impugnato, senza ulteriori specificazioni, passando direttamente all’esposizione dei motivi e dando per scontata la conoscenza della vicenda. Da qui l’inammissibilità.

Il ricorso è dunque inammissibile; le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono poste a carico del ricorrente. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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