Inefficace il ricorso incidentale tardivo se improcedibile il principale (Cass. civ. Sez. I n. 10643 del 23.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione notificato ma non depositato, insieme all’iscrizione a ruolo, nel termine di venti giorni prescritto dall’art. 369, primo comma, cod. proc. civ. è improcedibile, e l’improcedibilità assorbe tutte le questioni contenute nei motivi. La declaratoria di improcedibilità del ricorso principale rende inefficace il ricorso incidentale tardivo. Tale esito non discende da un’applicazione analogica dell’art. 334, secondo comma, cod. proc. civ., dettato per la diversa ipotesi dell’inammissibilità dell’impugnazione principale, ma da un’interpretazione logico-sistematica dell’ordinamento, che rende irrazionale riconoscere tutela a un’impugnazione anomala quando sia venuto meno il presupposto in funzione del quale la sua proponibilità è stata riconosciuta.

Il Fatto

Il Tribunale di Pesaro, con decreto del 24.3.2022, ha rigettato l’opposizione proposta dal ricorrente avverso il decreto con cui il giudice delegato del fallimento della società aveva respinto l’istanza di insinuazione in prededuzione del credito vantato a titolo di restituzione del prezzo di acquisto di un immobile, il cui contratto di vendita era stato risolto con sentenza emessa dopo il fallimento.

Il giudice di merito, richiamando un precedente di legittimità, ha ritenuto che il credito del compratore non sia prededucibile a norma dell’art. 111 L.F., perché, pur trovando titolo nella sentenza di risoluzione emessa in corso di fallimento del venditore, ha causa in un fatto anteriore all’apertura della procedura concorsuale; ha inoltre ritenuto assorbite le questioni relative agli artt. 42 e 43 L.F. e alla trascrizione della domanda di risoluzione. Il ricorrente ha impugnato il decreto con ricorso per cassazione affidato a quattro motivi; la curatela ha resistito con controricorso e ricorso incidentale.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso principale, accogliendo l’eccezione sollevata dalla curatela nella memoria illustrativa. Dall’esame degli atti processuali — attività consentita in quanto giudice del fatto processuale — è emerso che il ricorrente ha notificato il ricorso il 26.4.2022 senza provvedere al deposito e all’iscrizione a ruolo nel termine di venti giorni prescritto dall’art. 369, primo comma, cod. proc. civ. a pena di improcedibilità.

L’iscrizione a ruolo è avvenuta il 17.8.2022 a cura della curatela, in occasione del deposito del proprio ricorso incidentale, a sua volta tardivo; il deposito del ricorso principale è seguito solo il 25.8.2022. La improcedibilità del ricorso principale determina l’assorbimento di tutte le questioni contenute nei motivi.

La Corte affronta poi il destino del ricorso incidentale tardivo. Richiamando la sentenza n. 9741/2008 delle Sezioni Unite, ne afferma l’inefficacia. Il fondamento non è l’applicazione analogica dell’art. 334, secondo comma, cod. proc. civ. — dettato per la diversa ipotesi dell’inammissibilità dell’impugnazione principale — ma un’interpretazione logico-sistematica dell’ordinamento, che conduce a ritenere irrazionale che un’impugnazione, per di più anomala, possa trovare tutela in caso di sopravvenuta mancanza del presupposto in funzione del quale la sua proponibilità è stata riconosciuta.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. La Corte dà inoltre atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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