Specializzandi, nessuna rivalutazione della borsa di studio né tutela previdenziale (Cass. civ. Sez. III n. 10255 del 18.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
La Direttiva 93/16/CEE non introduce alcun nuovo obbligo quanto alla misura della borsa di studio dovuta ai medici iscritti alle scuole di specializzazione, né impone agli Stati membri di prevedere misure di previdenza sociale in loro favore. Ne consegue che, per gli iscritti prima dell’anno accademico 2006-2007, resta applicabile la disciplina del d.lgs. n. 257 del 1991, con esclusione del diritto alla rivalutazione annua e all’adeguamento triennale del compenso. Il diritto al pagamento di tali incrementi è inesistente, e non semplicemente prescritto, con la conseguenza che l’accertamento della sua insussistenza prevale, per ragione più liquida, su ogni questione relativa alla prescrizione.
Il Fatto
I ricorrenti sono laureati in medicina iscrittisi alla scuola di specializzazione dopo il 1991. Durante la frequenza erano stati remunerati con una borsa di studio dell’importo di lire 21.500.000, ai sensi dell’art. 6 d.lgs. 8.8.1991 n. 257.
Nel 2017 essi hanno convenuto dinanzi al Tribunale di Roma la Presidenza del Consiglio dei ministri e i Ministeri dell’università, della salute e dell’economia, sostenendo che tale importo non integrava la remunerazione adeguata imposta dal diritto europeo e che non era stata loro riconosciuta né l’indicizzazione annuale né la rivalutazione triennale. Hanno chiesto il risarcimento del danno da tardiva attuazione della normativa comunitaria, oltre al pagamento degli incrementi. Il Tribunale ha rigettato la domanda; la Corte d’appello di Roma ha confermato l’insussistenza della violazione comunitaria e ha dichiarato prescritto il diritto all’adeguamento triennale. Il ricorso per Cassazione, già rinviato a nuovo ruolo in attesa delle Sezioni Unite, è stato deciso con l’ordinanza in esame.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il motivo con cui si assume che il diritto europeo vincolasse il legislatore nazionale sul quantum della remunerazione e imponesse misure di previdenza sociale. Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c., alla luce del consolidato orientamento secondo cui il trattamento economico dei medici specializzandi previsto dall’art. 39 d.lgs. n. 368 del 1999 si applica, per effetto dei ripetuti differimenti, solo a decorrere dall’anno accademico 2006-2007.
Gli iscritti in precedenza restano soggetti alla disciplina del d.lgs. n. 257 del 1991, sia sotto il profilo ordinamentale sia sotto quello economico, poiché la Direttiva 93/16/CEE non introduce alcun nuovo ed ulteriore obbligo riguardo alla misura della borsa di studio. Il Collegio richiama sul punto Sez. 6-3, ordinanza n. 13445 del 2018 e, tra le altre, Sez. 3, ordinanza n. 35376 del 2023.
Quanto alla dedotta omissione di misure previdenziali, la Corte rileva che identici motivi, proposti dallo stesso difensore in identiche fattispecie, sono già stati ripetutamente respinti. Viene richiamata la giurisprudenza della Corte EDU (sez. I, 29.8.2023, causa 362/18), secondo cui i diritti a una pensione di vecchiaia o a una prestazione sociale non rientrano tra quelli garantiti dalla Convenzione e dai Protocolli, con conseguente incompatibilità ratione materiae delle doglianze.
Il Collegio rigetta poi l’istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea, perché il diritto comunitario non si è mai occupato né del quantum dovuto ai frequentanti le scuole di specializzazione né delle misure previdenziali a essi destinate. Quanto alla rivalutazione annua e all’adeguamento triennale, la Corte applica il principio della ragione più liquida: è superfluo stabilire se sia stata correttamente applicata la prescrizione di cui all’art. 2948, n. 4, c.c., poiché il preteso diritto è in realtà inesistente, come stabilito dalle Sezioni Unite n. 20006 del 2024.
La Corte esclude infine che una “omessa pronuncia” sia configurabile rispetto a un’istanza di incidente di costituzionalità, qualificando il motivo come reiterata richiesta di sollevare questione di legittimità costituzionale, non meritevole di accoglimento. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con conseguente sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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