Rinnovazione nulla della citazione per integrazione del contraddittorio e inammissibilità dell’appello (Cass. civ. Sez. III n. 10778 del 24.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel caso in cui il giudice abbia ordinato la rinnovazione della notifica dell’atto introduttivo, è nulla la rinnovazione eseguita mediante notifica della citazione originaria, recante una data di prima comparizione già trascorsa, ancorché unita all’ordinanza che ha disposto la rinnovazione e il rinvio dell’udienza, perché l’atto difetta della chiarezza necessaria alla vocatio in ius di un soggetto non ancora assistito da difensore. La nullità non è sanata se il destinatario non si costituisce, non potendosi ravvisare il raggiungimento dello scopo ai sensi dell’art. 156, comma 3, cod. proc. civ. Una volta dichiarata invalida la notificazione in rinnovazione, non è consentito ordinare un’ulteriore rinnovazione, poiché il termine assegnato dal giudice ha natura perentoria e l’art. 153 cod. proc. civ. ne vieta la proroga. Ne consegue l’inammissibilità dell’appello. È inammissibile il motivo di ricorso che per la prima volta in sede di legittimità solleciti l’esame del merito non compiuto dal giudice d’appello per essersi questi arrestato alla pronuncia in rito.
Il Fatto
Una banca convenne in giudizio una società e una persona fisica chiedendo l’accertamento della simulazione assoluta dell’atto con cui la società aveva acquistato un immobile. Il Tribunale di Ancona, con sentenza n. 7/2016, accolse la domanda e condannò i convenuti alle spese.
La società propose appello. Il Presidente della corte territoriale dispose la notifica al litisconsorte necessario, rimasto contumace in primo grado, rinviando l’udienza; rilevata poi la nullità della notifica, la Corte d’Appello ne ordinò la rinnovazione, che l’appellante eseguì nei termini notificando però la citazione originaria, con data di comparizione ormai trascorsa. Con sentenza n. 608/2021 la Corte d’Appello di Ancona dichiarò inammissibile l’appello e condannò l’appellante alle spese. La società ricorre per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte affronta il primo motivo, con cui la ricorrente deduce la violazione degli artt. 293, 294 e 331 cod. proc. civ., sostenendo che l’inammissibilità dell’impugnazione potrebbe essere dichiarata solo se la notifica non sia tempestiva. Richiama il precedente Cass. n. 28810 del 2019, già citato dalla corte territoriale nell’ordinanza del 2020.
Il motivo è infondato. Il precedente evocato è manifestamente inconferente: la mera citazione di una pronuncia non ne comporta l’automatica pertinenza, occorrendo verificarne l’effettiva omogeneità con la fattispecie concreta. La vicenda cui si riferiva l’ordinanza del 2020 — rinnovazione di una citazione nulla — differisce da quella che ha giustificato la dichiarazione di inammissibilità, riguardante la rinnovazione della rinnovazione.
La Corte richiama la propria giurisprudenza, secondo cui è nulla la rinnovazione eseguita mediante notifica del primo atto di citazione, indicante una data di comparizione già trascorsa, con allegato il verbale recante l’ordinanza di fissazione della nuova udienza: l’atto manca della chiarezza indispensabile alla vocatio in ius, ferma la sanatoria in caso di raggiungimento dello scopo. Nella specie il destinatario non si è costituito, sicché l’art. 156, comma 3, cod. proc. civ. non è applicabile e il vizio resta insanabile.
La distinzione proposta dalla ricorrente tra notifica formale e notifica sostanziale è artificiosa. La funzione della notificazione è inscindibilmente correlata a un contenuto sostanziale: porre il destinatario in condizione di conoscere il processo ed esercitare il diritto di difesa. Ammettere un’integrazione successiva eluderebbe i termini perentori, consentendo alla parte di non rispettare l’ordine del giudice e di integrarlo in udienza, salvo l’esito negativo dipeso da causa non imputabile.
Anche il secondo e il terzo motivo sono inammissibili. Le censure sono eccentriche rispetto alla ratio decidendi, che ha dichiarato esclusivamente l’inammissibilità dell’impugnazione. La ricorrente evoca un onere di riproposizione estraneo alla logica dell’art. 346 cod. proc. civ., che riguarda le domande e le eccezioni rimaste assorbite dall’accoglimento di altra domanda o eccezione, non il rigetto della domanda. La pronuncia in rito di inammissibilità dà luogo a un giudicato meramente formale, circoscritto al rapporto processuale e non idoneo a produrre gli effetti dell’art. 2909 cod. civ., non precludendo la riproposizione della domanda in altro giudizio.
Il ricorso è rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e con l’attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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