Giudicato interno su accreditamento e contratti: il giudice d’appello non può rilevare d’ufficio la nullità (Cass. civ. Sez. 1 n. 19371 del 12.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice del gravame non può rilevare d’ufficio, in base alle risultanze di causa, la nullità del contratto stipulato tra una struttura sanitaria privata e l’ASL per la remunerazione di prestazioni erogate in regime di accreditamento, né l’insussistenza di un provvedimento di accreditamento, quando su tali questioni si sia formato il giudicato interno nei gradi precedenti. L’accertamento della sussistenza del credito vantato dalla struttura, non impugnato sul punto, implica l’accertamento di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie legale, inclusi il contratto e l’accreditamento. La fonte del diritto alla remunerazione è la legge, che prevede una complessa fattispecie legale i cui elementi costitutivi — autorizzazione, accreditamento e accordo contrattuale — sono tutti sullo stesso piano. La violazione del dovere di segnalazione delle questioni rilevate d’ufficio integra un vizio censurabile in sede di legittimità solo se l’errore sia in concreto consumato.
Il Fatto
Una società esercente un laboratorio di analisi cliniche, struttura privata già convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale e operante dal 2015 in regime di accreditamento definitivo, chiedeva la condanna dell’ASL territorialmente competente al pagamento della differenza tra le tariffe piene e gli importi decurtati in applicazione dello sconto tariffario previsto, per il solo triennio 2007-2009, dall’art. 1, comma 796, lettera o), della legge n. 297 del 2006. Il Tribunale accoglieva la domanda, condannando l’ASL al pagamento della somma dovuta per le prestazioni erogate nel triennio 2010-2012. La Corte d’appello, invece, riformando la decisione, rigettava la domanda rilevando d’ufficio la mancanza di un provvedimento amministrativo di accreditamento e la conseguente nullità degli accordi contrattuali. La società proponeva ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, la violazione del giudicato interno formatosi sulla sussistenza del rapporto di accreditamento e sulla validità dei contratti.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha accolto i primi due motivi di ricorso, trattati congiuntamente per connessione, ravvisando la formazione di un giudicato interno sia sull’esistenza dei contratti sia sull’accreditamento. Il giudice di primo grado aveva fondato la decisione sui contratti stipulati per gli anni 2010, 2011 e 2012, ritenendoli validi ed efficaci, senza che l’ASL, costituendosi, avesse mai contestato la sussistenza del rapporto di accreditamento o la conclusione degli accordi. Nell’atto di appello l’ASL aveva limitato le proprie censure al difetto di giurisdizione, alla prescrizione e all’applicabilità dello sconto tariffario, riconoscendo anzi espressamente che la società operava “in regime di accreditamento”.
La Corte ha chiarito che il diritto alla remunerazione delle prestazioni sanitarie erogate da strutture private trova la sua fonte nella legge, la quale configura una fattispecie legale complessa i cui elementi costitutivi — autorizzazione, accreditamento e accordo contrattuale — sono tutti necessari e posti sullo stesso piano. Ne consegue che l’accertamento giudiziale del diritto al pagamento, non impugnato nella parte in cui presuppone la sussistenza di tali elementi, determina il formarsi del giudicato anche su di essi. La questione dell’accreditamento non può essere rimessa in discussione in appello quando la parte non l’abbia mai contestata nei gradi precedenti.
Con riguardo al potere del giudice di appello di rilevare d’ufficio la nullità del contratto, la Corte ha richiamato il principio secondo cui tale rilevazione è ammessa purché non si sia formato un giudicato espresso sulla validità del negozio nei gradi precedenti. Nel caso di specie, il Tribunale aveva dato espressamente atto della sussistenza dei contratti, sicché la Corte territoriale non poteva sollevare d’ufficio la questione della loro nullità per difetto di forma scritta o per assenza dell’accreditamento, essendosi su entrambi i punti formato il giudicato interno.
La Corte ha infine precisato che, in materia di prestazioni sanitarie, la pubblica amministrazione può stipulare il contratto di cui all’art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502 del 1992 con effetti retroattivi, anche nell’anno successivo a quello di erogazione delle prestazioni, trattandosi di contratti “imposti” dalla legge, caratterizzati da un modulo procedimentale a formazione progressiva, in ragione della fisiologica sopravvenienza della determinazione dei tetti di spesa. Alla luce di tali considerazioni, la Corte ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Salerno in diversa composizione, dichiarando assorbiti i restanti motivi di ricorso.
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Nota della Redazione
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