Riconoscimento dei vizi del venditore esonera dal termine di denuncia (Cass. civ. Sez. II n. 10237 del 18.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 1495, secondo comma, cod. civ., il riconoscimento dei vizi della cosa venduta da parte del venditore esonera il compratore dall’onere della denuncia tempestiva, senza che sia necessaria l’assunzione di responsabilità per essi. La verifica dell’intervenuto riconoscimento attiene alla valutazione delle risultanze istruttorie ed è riservata al giudice di merito. Tale apprezzamento non è sindacabile in sede di legittimità quando sia sorretto da motivazione priva di contraddizioni inconciliabili. La prospettazione di una violazione di legge che si risolva nella richiesta di rivalutazione del materiale probatorio è inammissibile.
Il Fatto
Una società aveva agito in via ingiuntiva per il pagamento del residuo dovuto per la vendita di una bilancia di precisione. Il compratore si era opposto deducendo vizi tali da rendere inservibile il bene e chiedendo, in via riconvenzionale, la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno. La venditrice aveva eccepito la tardività della denuncia dei vizi.
Esperita l’istruttoria, il Tribunale aveva respinto l’opposizione. La Corte d’Appello, in riforma, aveva ritenuto provata la denuncia scritta dei vizi e, comunque, l’intervenuto riconoscimento degli stessi da parte della venditrice, accogliendo la domanda di risoluzione e respingendo quella risarcitoria. Avverso tale pronuncia la società ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto il secondo motivo, di carattere assorbente, con cui la ricorrente contestava l’applicazione dell’art. 1495, secondo comma, cod. civ., negando che vi fosse stato alcun riconoscimento dei vizi.
Il giudice di legittimità rileva che la Corte di merito ha ritenuto raggiunta la prova del riconoscimento valorizzando gli esiti dell’istruttoria, in particolare l’interrogatorio formale del legale rappresentante della società e le dichiarazioni testimoniali. Da ciò ha desunto che l’aver riconosciuto la materiale esistenza dei vizi escludeva la necessità della denuncia da parte del compratore, anche in assenza di una assunzione di responsabilità.
Secondo la Corte, la ricorrente prospetta come violazione di legge quella che è, in sostanza, una richiesta di rivalutazione delle risultanze istruttorie, preclusa al Giudice di legittimità. Non vi è alcuna deviazione dal disposto normativo, ma solo il ritenuto ricorrere dell’ipotesi del secondo comma, cui la norma correla il venir meno dell’obbligo di denuncia tempestiva.
La norma è stata applicata sul presupposto che dall’istruttoria fosse emerso l’intervenuto riconoscimento dei vizi da parte della venditrice, nell’esercizio dell’attività interpretativo-valutativa propria del giudice di merito. Tale valutazione non è sindacabile in sede di legittimità quando, come nel caso di specie, sia sorretta da motivazione priva di contraddizioni inconciliabili.
L’esame del primo motivo resta assorbito, risultando irrilevante stabilire se i vizi furono o meno tempestivamente denunciati. Il ricorso è dunque respinto, con condanna della ricorrente alle spese processuali e agli accessori, e con la dichiarazione della sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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