Inammissibile il motivo che non individua il ragionamento presuntivo censurato (Cass. civ. Sez. III n. 10791 del 24.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il motivo di ricorso che denuncia la falsa applicazione dell’art. 2729, primo comma, cod. civ. è inammissibile quando il ricorrente non individui il ragionamento presuntivo compiuto dal giudice di merito e non spieghi in quale modo esso risulti irrispettoso del paradigma della gravità, della precisione o della concordanza. La contestazione della sola esistenza di elementi probatori sufficienti, o la prospettazione di inferenze probabilistiche diverse, resta estranea al sindacato di legittimità. Le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito sono inammissibili ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ. se il ricorrente non ne trascriva o riassuma il contenuto, non indichi la fase di produzione e non precisi collocazione e indicizzazione nel fascicolo. L’apprezzamento del materiale probatorio è riservato al giudice di merito e non è rivalutabile in cassazione.
Il Fatto
Una società di costruzioni ha convenuto in giudizio i promittenti venditori e altri soggetti chiedendo la risoluzione di un contratto preliminare di compravendita, la restituzione del prezzo e il risarcimento del danno per la mancata stipula dell’atto definitivo. In via subordinata ha domandato la declaratoria di simulazione per interposizione fittizia e, in ulteriore subordine, la revocatoria ex art. 2901 cod. civ. di alcuni atti notarili.
Il tribunale ha accolto la sola domanda di risoluzione, rigettando le altre. La corte d’appello ha confermato la decisione, compensando le spese. Nel frattempo sopravvenuto il fallimento, la curatela ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denuncia la violazione delle norme sulla qualificazione della domanda e sulla prova del danno. La Corte lo dichiara inammissibile perché non coglie la ratio decidendi: i giudici di merito hanno rilevato che la società non aveva allegato la voce di danno costituita dalla differenza tra il valore commerciale del bene al momento dell’inadempimento divenuto definitivo e il prezzo pattuito, indicando il principio di Cass. n. 18498 del 2021. La trascrizione dei passaggi della citazione non esprime la domanda che i giudici hanno ritenuto non formulata.
Il secondo motivo, che lamenta la motivazione solo per relationem, è infondato: la corte territoriale ha esposto le ragioni del proprio convincimento in continuità con il tribunale.
Il terzo motivo, sulla simulazione dell’atto per interposizione fittizia, è inammissibile per assoluto difetto di argomentazione.
Il quarto motivo investe il rigetto della domanda di simulazione degli atti di alienazione ai figli, deducendo la violazione dell’art. 2729 cod. civ. La Corte ricostruisce l’onere del ricorrente: individuare il ragionamento presuntivo e prospettare l’ipotesi di falsa applicazione. Chi si limiti a contestare la sufficienza degli elementi probatori, o a prospettare inferenze probabilistiche diverse, non introduce una censura di legittimità. Nemmeno la riconversione ai sensi dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. è praticabile, perché la doppia conforme è sbarrata dall’art. 348 ter, quinto comma, cod. proc. civ.
Il quinto motivo, sulla revocatoria, è inammissibile sotto due profili. Anzitutto per violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ.: chi fonda il ricorso su documenti deve trascriverne o riassumerne il contenuto, indicare la fase di produzione e precisare fascicolo e indicizzazione. La Corte richiama le pronunce Sez. 6-3 n. 19048 del 2016, Sez. 5 n. 14784 del 2015, Sez. U n. 16887 del 2013, Sez. L n. 2966 del 2011 e, da ultimo, Sez. U n. 34469 del 2019. Nessuno dei tre oneri è stato assolto. In secondo luogo la censura chiede una nuova valutazione del materiale probatorio, estranea al giudizio di legittimità.
Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna della curatela alle spese e al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.