Onorari avvocato, il giudice può adeguarli al valore effettivo della lite (Cass. civ. Sez. I n. 829 del 13.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di liquidazione degli onorari di avvocato a carico del cliente, l’art. 6, comma 2, d.m. n. 127/2004 e il successivo comma 4, nonché le corrispondenti disposizioni dell’art. 5 d.m. n. 55/2014, vanno letti nel senso che il richiamo al valore presunto a norma del codice di procedura civile non esaurisce il criterio di determinazione del compenso. Resta ferma la facoltà discrezionale del giudice di adeguare la misura dell’onorario all’effettiva importanza della prestazione, in relazione alla concreta valenza economica della controversia, ove ravvisi una manifesta sproporzione tra il petitum formale e il valore desumibile dagli interessi sostanziali in contrasto. Tale adeguamento risponde al principio generale di proporzionalità e adeguatezza degli onorari rispetto all’opera effettivamente prestata. La violazione di tale obbligo di verifica, o la motivazione che ne ometta le ragioni, può integrare il vizio di motivazione apparente censurabile ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.

Il Fatto

Il ricorrente, avvocato, aveva assistito la curatela di una società fallita in tre giudizi: due gradi davanti al giudice ordinario su una domanda risarcitoria, definiti con declinatoria di difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo, e un giudizio davanti al TAR, conclusosi con rigetto nel merito. Il giudice delegato aveva liquidato il compenso secondo parametri riferiti a valore indeterminabile.

Il professionista propose reclamo ex art. 26 l. fall. avverso il decreto di liquidazione. Il Tribunale di Locri, con decreto n. 412/2020, accolse parzialmente il reclamo, rideterminando in aumento gli onorari e applicando i minimi tariffari per la serialità delle difese e per l’esito sfavorevole dei giudizi. Il decreto è stato impugnato con ricorso per cassazione affidato a due motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denunciava la nullità del provvedimento per assenza dei requisiti dell’art. 132 cod. proc. civ. e dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., deducendo motivazione apparente, illogica e incomprensibile. Il secondo lamentava violazione e falsa applicazione dell’art. 2233, comma 2, cod. civ., degli artt. 10 e 14 cod. proc. civ. e delle tabelle parametriche, con riferimento alla liquidazione relativa al procedimento davanti al Tribunale di Locri.

La Corte ha dichiarato entrambi i motivi inammissibili, richiamando per relationem la proposta di definizione accelerata ex art. 380 bis cod. proc. civ. e facendola propria. Sul primo motivo ha escluso che la motivazione del decreto impugnato sia inferiore al “minimo costituzionale”, richiamando Sezioni Unite n. 8053/2014 e le conformi n. 17586/2023, n. 7090/2022, n. 22598/2018, n. 23940/2017. Il Tribunale aveva indicato i tre giudizi patrocinati, le voci di liquidazione, i parametri applicati, i riferimenti normativi e gli orientamenti in materia, valutando la complessità dei giudizi e i risultati conseguiti.

Sul secondo motivo la Corte ha confermato che la liquidazione si allinea all’orientamento consolidato in tema di onorari a carico del cliente. Muovendo dalla lettura coordinata dell’art. 6, comma 2, d.m. n. 127/2004 e del comma 4, ha affermato il principio di generale applicazione secondo cui, anche nei rapporti tra avvocato e cliente — e non solo verso la parte soccombente — sussiste la possibilità di adeguamento degli onorari al valore effettivo e sostanziale della controversia, ove sia ravvisabile una manifesta sproporzione con quello derivante dalle norme del codice di rito (Cass. n. 14691/2015, n. 1805/2012, n. 13229/2010).

Il fondamento è il principio generale di proporzionalità e adeguatezza degli onorari rispetto all’opera professionale effettivamente prestata, desumibile dall’interpretazione sistematica delle disposizioni richiamate (Sezioni Unite n. 19014/2007). Il giudice di merito deve quindi verificare l’attività difensiva concretamente apprestata, per stabilire se l’importo della domanda costituisca un parametro idoneo o si riveli inadeguato rispetto all’effettivo valore della controversia (Cass. n. 28885/2023, n. 18942/2020, n. 18507/2018). Nel caso di specie, non essendo possibile ricorrere alle somme riconosciute a titolo risarcitorio, pari a zero, la Corte ha ritenuto plausibile il ricorso suppletivo al criterio della causa di valore indeterminabile (Cass. n. 23406/2023). Ha dichiarato il ricorso inammissibile e condannato il ricorrente a pagare € 2.500 alla cassa delle ammende ai sensi dell’art. 96, comma 4, cod. proc. civ., con i presupposti di cui all’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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