La nullità per difetto di forma scritta non preclude l’azione di arricchimento della P.A. (Cass. civ. Sez. 1 n. 19177 del 11.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La nullità del contratto concluso dalla pubblica amministrazione senza l’osservanza del requisito della forma scritta ad substantiam non preclude l’esercizio della domanda di arricchimento ingiustificato nei confronti dell’ente, cui osta solo la nullità per illiceità di un elemento essenziale ai sensi dell’art. 1418, secondo comma, cod. civ., per contrasto con l’ordine pubblico o in caso di frode alla legge. In tal caso, difettando il presupposto della sussidiarietà ex art. 2042 cod. civ., l’azione diretta nei confronti dell’amministratore o funzionario che ha consentito la prestazione è esclusa, potendo l’azione ex art. 2041 cod. civ. essere esperita direttamente contro l’ente, anche in presenza di una delibera di riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 T.U.E.L.
Il Fatto
Un avvocato aveva assistito un ente pubblico in una complessa operazione di cessione di crediti, prestando la propria attività professionale in regime di somma urgenza, prima della formalizzazione dell’incarico. L’ente aveva riconosciuto l’utilità dell’opera con apposita delibera, ma l’organo di controllo aveva annullato la delibera limitatamente al compenso, per carenza del preventivo conferimento dell’incarico e del relativo impegno di spesa. Il professionista aveva quindi ottenuto decreto ingiuntivo, poi revocato in sede di opposizione, e la Corte d’appello aveva infine riconosciuto all’avvocato un indennizzo ex art. 2041 cod. civ., liquidato in via equitativa.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., rilevando che la decisione impugnata si era conformata all’elaborazione giurisprudenziale di legittimità. Ha precisato che, in tema di assunzione di obbligazioni da parte degli enti locali, qualora le obbligazioni non rientrino nello schema procedimentale di spesa, insorge un rapporto obbligatorio direttamente con l’amministratore o il funzionario che ha consentito la prestazione, con esclusione dell’azione di arricchimento per difetto del requisito della sussidiarietà.
Tuttavia, la Corte ha evidenziato che l’ente può comunque riconoscere a posteriori il debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 T.U.E.L., con apposita deliberazione dell’organo competente che riconosca l’utilità dell’arricchimento. Ha inoltre richiamato il principio per cui l’azione diretta del fornitore nei confronti dell’amministratore o funzionario è esperibile solo quando la delibera sia priva di impegno contabile, non anche quando il contratto sia invalido per difetto di forma scritta.
La Corte ha quindi valorizzato la delibera con cui l’ente aveva espressamente riconosciuto l’utilità dell’opera professionale, rilievo non specificamente censurato dal ricorrente. Ha infine richiamato la pronuncia delle Sezioni Unite n. 11513 del 2026, secondo cui la nullità per difetto di forma scritta non preclude l’azione di arricchimento ingiustificato, ostandovi solo la nullità per illiceità dell’elemento essenziale per contrasto con l’ordine pubblico o la frode alla legge.
Conseguentemente alla declaratoria di inammissibilità del ricorso principale, la Corte ha dichiarato l’inefficacia del ricorso incidentale tardivo ai sensi dell’art. 334, secondo comma, cod. proc. civ., essendo decorso il termine di sei mesi ex art. 327 cod. proc. civ. dalla data di deposito della sentenza impugnata, con condanna del ricorrente principale alle spese.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 1418 c.c. – Cause di nullità del contratto
- Art. 2041 c.c. – Azione generale di arricchimento
- Art. 2042 c.c. – Carattere sussidiario dell'azione
- Art. 327 c.p.c. – Decadenza dall'impugnazione
- Art. 334 c.p.c. – Impugnazioni incidentali tardive
- Art. 360-bis c.p.c. – Inammissibilità del ricorso