Opposizione a estratto di ruolo ammessa solo nei tre casi tassativi (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 10793 del 24.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’opposizione all’estratto di ruolo è ammissibile solo nelle tre ipotesi tassative previste dall’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973, introdotto dall’art. 3-bis d.l. n. 146/2021, come convertito dalla legge n. 215/2021: pregiudizio alla partecipazione a una procedura di appalto, pregiudizio alla riscossione di somme dovute da soggetti pubblici, perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione. Fuori da tali casi, l’opposizione è inammissibile per difetto di interesse, trattandosi di condizione dell’azione da verificare al tempo della decisione. La norma si applica anche ai debiti previdenziali. La mera sopravvenuta prescrizione del credito non integra alcuna delle ipotesi tassative e non radica l’interesse ad agire, in assenza di successivi atti di esecuzione.

Il Fatto

La ricorrente aveva acquisito presso l’agente della riscossione un estratto di ruolo dal quale apprendeva l’esistenza di un carico di poco inferiore a novecento euro, originato da un avviso di addebito emesso dall’Inps per contributi previdenziali dovuti a titolo di gestione commercianti per l’anno 2012. Proponeva dunque opposizione all’estratto di ruolo.

Il Tribunale dichiarava l’opposizione inammissibile per carenza di interesse; la Corte d’appello confermava la pronuncia, rilevando l’insussistenza di alcuna delle ipotesi previste dall’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973. Avverso tale sentenza la ricorrente proponeva ricorso per cassazione articolato in tre motivi; l’Inps, in proprio e quale mandatario della società di cartolarizzazione dei crediti, e l’agente della riscossione resistevano con controricorso.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo la ricorrente deduceva la formazione di un giudicato implicito sull’impugnabilità dell’estratto di ruolo, in violazione dell’art. 2909 cod. civ. La Corte ha respinto la censura osservando che il Tribunale aveva dichiarato l’opposizione inammissibile per carenza di interesse e non l’aveva rigettata nel merito: il giudicato implicito presupporrebbe una decisione di merito sulla pretesa, che nella specie manca. Il motivo, inoltre, non riportava il contenuto della sentenza di primo grado da cui dovrebbe evincersi il dedotto giudicato.

Con il secondo motivo la ricorrente sosteneva il proprio interesse ad agire, ai sensi dell’art. 100 cod. proc. civ. e dell’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973, assumendo l’estinzione del credito per prescrizione intervenuta dopo la notifica dell’avviso di addebito. La Corte ha ricostruito il quadro normativo: l’estratto di ruolo è suscettibile di diretta impugnazione insieme alla cartella esattoriale — cui è equiparato l’avviso di addebito — nei soli casi in cui il debitore dimostri uno dei tre pregiudizi tipici indicati dalla norma.

Richiamando la pronuncia delle Sezioni Unite n. 26283/2022, la Corte ha ribadito che la disposizione si applica anche ai debiti previdenziali; che fuori dalle tre ipotesi l’opposizione è inammissibile per difetto di interesse; e che, trattandosi di condizione dell’azione, la verifica dell’interesse va compiuta al tempo della sentenza, dovendo il giudice tener conto della sopravvenienza normativa.

Nel caso concreto la ricorrente non aveva allegato alcuna delle tre ipotesi, facendo valere soltanto la sopravvenuta prescrizione. L’opposizione, non essendo stati posti in essere successivi atti di esecuzione, era rivolta unicamente e direttamente contro l’estratto di ruolo: da ciò il difetto di interesse, in linea con i precedenti richiamati. La Corte ha inoltre escluso che dal precedente invocato dalla ricorrente potessero trarsi conclusioni difformi, poiché anch’esso aveva rigettato il ricorso sul presupposto della mancata allegazione delle ipotesi tipiche.

Assorbito il terzo motivo, relativo alla questione di merito della prescrizione, il ricorso è stato rigettato con condanna della ricorrente alle spese di lite. Essendo il giudizio definito in conformità alla proposta non accettata, la Corte ha applicato l’art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ., condannando la ricorrente a versare una somma equitativamente determinata in favore di ciascuna controricorrente e un’ulteriore somma in favore della Cassa delle Ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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