Ricorso inammissibile se non indica i motivi ex art 360 cpc (Cass. civ. Sez. V n. 11001 del 27.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel ricorso per cassazione, impugnazione a critica vincolata, le censure possono essere articolate solo all’interno dei motivi tassativamente previsti dall’art. 360 cod. proc. civ. È pertanto inammissibile il ricorso che si risolva in una critica libera avverso il provvedimento impugnato e che si limiti alla riproposizione delle argomentazioni già esaminate nel merito, senza ricondurle ad alcuna delle ipotesi di censura dettate dalla norma. Il ricorso che non rechi alcuna menzione dei parametri dell’art. 360 cod. proc. civ. e che investa anche gli accertamenti di merito considera illegittimamente il giudizio di legittimità come un terzo grado di merito. All’inammissibilità consegue l’assorbimento di ogni altra questione.
Il Fatto
Il Comune di Frascati rettificava, per gli anni di imposta 2011/2013, l’ICI dovuta in relazione a un’unità immobiliare di proprietà di una società, rideterminandola in una somma complessiva. Il contribuente impugnava gli avvisi dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma, che rigettava il ricorso; la Commissione tributaria regionale del Lazio confermava la decisione, ritenendo l’impugnazione proposta dal contribuente in proprio, e non quale legale rappresentante della società destinataria degli avvisi, e quindi inammissibile per carenza di legittimazione attiva. Ad abundantiam, il giudice di appello reputava il ricorso originario tardivo.
Avverso tale pronuncia il contribuente proponeva ricorso per cassazione. Il Comune resisteva con controricorso, depositando memoria.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il ricorrente aveva contestato la decisione impugnata deducendo l’erroneità in diritto quanto alla carenza di legittimazione attiva, la carente motivazione nel merito, l’irrilevanza del contratto preliminare ai fini dell’individuazione della soggettività passiva, la violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 per la determinazione degli importi e la diversa data di consegna dei provvedimenti di rettifica.
Il Collegio ha richiamato il principio secondo cui, nel ricorso per cassazione, le censure possono essere articolate solo all’interno di specifici motivi riconducibili all’una o all’altra delle ipotesi tassative di cui all’art. 360 cod. proc. civ. È quindi inammissibile il motivo che si risolva in una critica libera avverso il provvedimento impugnato e consti esclusivamente della esplicita riproposizione delle argomentazioni già oggetto di esame nel giudizio di merito, non ricondotte alle specifiche ipotesi di censura (Cass. n. 1479 del 2018; Cass. n. 28691 del 2024).
Nel caso esaminato il ricorso non recava alcuna menzione dei parametri censori previsti dall’art. 360 cod. proc. civ., limitandosi a censurare in modo libero e confuso la sentenza impugnata anche nei suoi accertamenti di merito, senza confrontarsi con i limiti della disposizione. In tal modo il ricorrente considerava il giudizio di legittimità come un terzo grado, nel quale coinvolgere la Corte nell’esame dell’intero compendio delle carte processuali e nel rifare il giudizio di merito, in termini non consentiti (così Cass., Sez. Un., n. 5792 del 2024).
La Corte ha ravvisato un’ulteriore ipotesi di inammissibilità nella violazione del canone di autosufficienza e di specificità: il ricorso si poneva come mera contestazione della decisione, anche quanto all’interpretazione dell’atto processuale e dei dati probatori, senza indicare come e dove le censure fossero state articolate e la documentazione prodotta. L’integrale inammissibilità del ricorso ha assorbito l’esame di ogni altra questione. Le spese del grado seguono la soccombenza e sussistono i presupposti per il versamento di una somma pari al contributo unificato.
Nota della Redazione
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