Socio di s.r.l. estinta responsabile nei limiti dell’attivo riscosso (Cass. civ. Sez. V n. 11004 del 27.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
La cancellazione dal registro delle imprese della società di capitali non estingue i rapporti giuridici facenti capo alla società, ma determina un fenomeno successorio sui generis: le obbligazioni si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione, a seconda che, pendente societate, essi fossero o meno illimitatamente responsabili per i debiti sociali. La responsabilità del socio per i debiti della società estinta è limitata alla concorrenza delle somme attribuitegli in base al bilancio finale di liquidazione; la percezione della quota dell’attivo integra elemento costitutivo della fattispecie, con onere probatorio a carico del creditore ai sensi dell’art. 2697 c.c.. L’ingiunzione di pagamento che imputi al socio il debito sociale sul presupposto di una sua illimitata responsabilità è priva di fondamento giuridico e il ricorso avverso di essa va notificato all’ente impositore, titolare del credito, e non al concessionario della riscossione. In appello non è ammissibile la domanda nuova con cui il creditore alleghi e documenti il titolo della responsabilità limitata ex art. 2495, terzo comma, c.c., poiché essa ha identità e autonomia diverse rispetto alla pretesa fondata sull’illimitata responsabilità dei soci.
Il Fatto
Una società di capitali, socia al 52% di altra società poi cancellata dal registro delle imprese, riceveva dal concessionario del Comune un’ingiunzione di pagamento per ICI relativa agli anni 2007-2010, dovuta dalla società partecipata. Gli avvisi di accertamento erano stati notificati alla società cancellata prima della sua estinzione e non erano stati impugnati.
Il giudice di primo grado accoglieva il ricorso della contribuente, reputando non dimostrata la riscossione di somme in sede di liquidazione. La Commissione tributaria regionale, in riforma, dichiarava legittima l’ingiunzione, negando la legittimazione passiva del Comune e reputando il ricorso originario inammissibile. La contribuente proponeva ricorso per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i motivi, connessi tra loro a fronte di circostanze fattuali pacifiche. Preliminarmente richiama il principio secondo cui, qualora il contribuente impugni la cartella o l’ingiunzione per motivi che non attengono a vizi propri dell’atto, il ricorso va notificato all’ente impositore, titolare del credito, essendo il concessionario mero destinatario del pagamento (Cass. n. 5062/2022, che richiama Cass. n. 8613/2011, Cass. n. 8295/2018, Cass. n. 19074/2020, Cass. n. 12511/2021).
Sul piano sostanziale, la Corte richiama la regola dell’art. 2495, terzo comma, c.c. e il consolidato orientamento inaugurato dalle Sezioni Unite n. 6070/2013, cui seguirono le nn. 6071 e 6072 del 2013: il debito del socio non è nuovo, ma si identifica con quello che faceva capo alla società; la responsabilità del socio è limitata a quanto attribuito in sede di liquidazione. Tale regola è coerente con l’art. 36, terzo comma, d.P.R. n. 602/1973 e non consente di applicare l’art. 8 d.lgs. n. 472/1997, mancando ogni margine di analogia tra estinzione della società e morte della persona fisica (Cass. n. 23341/2024).
Quanto al profilo probatorio, la Corte richiama Cass. n. 31933/2019: grava sul creditore l’onere di dimostrare la distribuzione dell’attivo e la riscossione di una quota da parte del socio (Cass. n. 15474/2017; Cass. n. 13259/2015).
Applicando tali principi, il ricorso originario della contribuente non investiva vizi dell’atto di riscossione, ma l’infondatezza della pretesa creditoria, contestando il diritto del Comune di ottenere il pagamento del debito sociale dal socio: la Commissione ha quindi errato nel negare la soggettività passiva del Comune. La pretesa avanzata con l’ingiunzione, basata sull’illimitata responsabilità dei soci, è priva di fondamento giuridico, ponendosi in contrasto con l’art. 2495, terzo comma, c.c. e con Cass. Sez. U. n. 6070/2013. La domanda ex art. 2495 c.c. ha identità e autonomia proprie: la documentazione prodotta in appello dal Comune era perciò inammissibile, in quanto posta a sostegno di una domanda nuova rispetto all’atto impugnato.
Il ricorso è dunque accolto: la sentenza è cassata e, non occorrendo accertamenti in fatto, la causa è decisa nel merito con accoglimento dell’originario ricorso e annullamento dell’ingiunzione fiscale. Le spese di merito sono compensate, quelle di legittimità seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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