IMU, assegnazione della casa coniugale e prova dell’area tassata (Cass. civ. Sez. V n. 11005 del 27.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di IMU, l’assegnazione della casa coniugale al coniuge separato, con conseguente spostamento della soggettività passiva del tributo, presuppone che il provvedimento giudiziale individui l’immobile in modo tale da renderlo identificabile rispetto a quello concretamente tassato. Il mero riferimento a una villa su terreno recintato, priva di ogni dato catastale, non offre evidenza che l’assegnazione abbia riguardato l’area indicata nell’avviso di accertamento. L’accertamento del giudice di merito sull’estensione dell’assegnazione costituisce accertamento di fatto incensurabile in cassazione, ove il ricorrente si limiti a opporre una diversa lettura del provvedimento, senza dedurre la violazione dei canoni ermeneutici di cui agli artt. 12 e ss. preleggi o, per la parte costituente documento, degli artt. 1362 e ss. cod. civ.
Il Fatto
Un contribuente impugnava l’avviso di accertamento con cui il Comune gli aveva richiesto il pagamento dell’IMU per l’anno d’imposta 2013, in relazione a un’area fabbricabile. Il giudice di primo grado dichiarava inammissibile l’impugnazione; la Commissione tributaria regionale riformava tale pronuncia, ma rigettava nel merito il ricorso originario.
Secondo il giudice d’appello non vi era prova che l’area fosse stata assegnata al coniuge separato insieme alla casa coniugale, con la conseguenza che la titolarità del bene e del tributo permanevano in capo al contribuente. Il Giudice regionale escludeva inoltre che l’esproprio di una parte dell’area, per la costruzione di una strada, avesse fatto perdere la vocazione edilizia del compendio residuo. Il contribuente proponeva ricorso per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente il primo motivo e la prima parte del secondo, per connessione. Il contribuente sosteneva che l’assegnazione della casa coniugale, nella sua interezza, al coniuge separato risultava da due pronunce del giudice civile e che pertanto il tributo non era dovuto. La Corte disattende anzitutto l’eccezione di difetto di autosufficienza del ricorso, formulata dal Comune per mancata riproduzione delle difese svolte nei gradi di merito: il profilo è eccentrico rispetto al disposto dell’art. 366 cod. proc. civ.
Nel merito i motivi sono inammissibili. Il Giudice regionale ha ritenuto non dimostrata l’assegnazione dell’area fabbricabile al coniuge del ricorrente. Si tratta di un accertamento di fatto che si sottrae al sindacato di legittimità, nei termini in cui è stato sviluppato: il contribuente ha opposto una diversa lettura della sentenza civile rispetto a quella del Giudice regionale, senza dedurre la violazione dei canoni ermeneutici applicabili.
La Corte integra la motivazione del giudice d’appello rilevando che il riferimento all’assegnazione di una villa realizzata su terreno recintato, priva di ogni riferimento catastale o di elementi idonei ad accreditare l’identità con l’area considerata nell’avviso, non offre evidenza che l’assegnazione abbia riguardato la zona oggetto di tassazione. Non sussiste dunque, a monte, un fatto non esaminato dal Giudice d’appello, né è stato indicato quale canone interpretativo sia stato violato.
La seconda parte del secondo motivo, relativa al preteso deprezzamento dell’area residua per effetto dell’esproprio, non è riconducibile al paradigma dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. La Corte ribadisce che oggetto di tale vizio è l’omesso esame di un fatto decisivo, non di una questione o di un punto: non costituiscono fatti le argomentazioni difensive, gli elementi istruttori in quanto tali, né il presunto diverso valore del bene.
Quanto al terzo motivo, concernente la compensazione delle spese, la doglianza è palesemente infondata. La facoltà di compensare rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che non è tenuto a motivare espressamente il mancato esercizio. Il sindacato di legittimità è diretto solo ad accertare che non sia violato il principio secondo cui le spese non possono gravare sulla parte totalmente vittoriosa. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.