Responsabilità solidale del committente estesa alle sanzioni civili previdenziali (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 11008 del 27.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di appalto, la responsabilità solidale del committente per i contributi previdenziali omessi dall’appaltatore si estende alle sanzioni civili maturate sull’omissione, benché la lettera dell’art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003 non lo preveda espressamente, in ragione della natura accessoria, automatica e predeterminata delle sanzioni rispetto all’obbligazione contributiva. Per i periodi anteriori al 2012 non trova applicazione l’art. 21, comma 1, d.l. n. 5/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 35/2012, che ha escluso le sanzioni dal vincolo solidale, poiché tale disposizione ha natura innovativa e non interpretativa e non è retroattiva. La responsabilità si estende anche quando l’appaltatore abbia presentato la modulistica obbligatoria, poiché l’omessa o parziale dichiarazione accompagnata dal mancato versamento integra una presunzione semplice di occultamento, superabile solo con prova rigorosa del difetto di intento fraudolento.

Il Fatto

La vicenda origina dal recupero contributivo operato dall’Istituto previdenziale nei confronti della società committente, in forza dell’obbligazione solidale dell’art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003, per i contributi, gli interessi e le sanzioni omessi dall’appaltatrice nel periodo 1.1.2010 – 21.12.2010.

Il Tribunale aveva accolto parzialmente l’opposizione al decreto ingiuntivo; la Corte d’appello, in riforma, aveva riconosciuto la responsabilità solidale anche per le sanzioni civili. La società committente ricorre per cassazione con cinque motivi; l’Istituto resiste con controricorso e propone ricorso incidentale.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il primo motivo, con cui la società deduce l’applicabilità retroattiva del testo novellato dell’art. 29 e l’esclusione di ogni suo obbligo per le sanzioni. Il motivo è infondato. La ricostruzione muove da un precedente di legittimità che, in tema di ritenute e contributi, ha affermato che la responsabilità solidale va estesa alle sanzioni civili per la loro natura accessoria, automatica e predeterminata, e che la norma del 2012, avendo carattere innovativo, non è retroattiva. La Corte territoriale ha accertato che i contributi omessi si riferivano al periodo 1.1-31.12.2010, ricadente nel regime anteriore alla novella.

Il secondo motivo contesta la quantificazione delle sanzioni secondo il regime dell’evasione anziché dell’omissione, avendo l’appaltatrice presentato regolarmente i modelli DM10/M e Uniemens. Anche questo motivo è infondato: la giurisprudenza citata chiarisce che l’occultamento non richiede l’assoluta mancanza di elementi documentali, potendo realizzarsi anche attraverso una denuncia incompleta o non conforme al vero, che cela i presupposti dell’imposizione.

L’omessa o parziale dichiarazione con mancato versamento configura quindi una presunzione semplice, superabile dal datore di lavoro solo con prova rigorosa, specie documentale, dell’assenza di intento fraudolento e della buona fede. Nel caso concreto la Corte d’appello ha accertato che l’appaltatrice, pur avendo erogato considerevoli importi a titolo di diaria esente, li aveva esclusi dall’imponibile previdenziale e fiscale.

Il terzo motivo è inammissibile, perché non si confronta con la statuizione che il DURC non ha effetti liberatori e lascia impregiudicata l’azione di recupero di somme successivamente dovute. Il quarto è parimenti inammissibile, vertendo su valutazioni istruttorie riservate al giudice del merito, ed è altresì infondato per l’efficacia probatoria dei verbali ispettivi anche in sede di opposizione.

L’ultimo motivo è inammissibile per difetto di specificità, non essendo riportato il testo dei contratti, e contesta in realtà accertamenti di fatto. Al rigetto del ricorso principale consegue l’assorbimento del ricorso incidentale, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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