Mandato sindacale: responsabilità per omissione della diffida al datore di lavoro (Cass. civ. Sez. 3 n. 12461 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’associazione sindacale che accetta un incarico di tutela stragiudiziale di un lavoratore è mandataria ex art. 1703 cod. civ. e risponde dell’inadempimento secondo la diligenza del buon padre di famiglia richiamata dall’art. 1710 cod. civ., parametro di generale applicazione ex art. 1176 cod. civ.. L’accettazione del mandato può perfezionarsi per fatti concludenti, ai sensi dell’art. 1327 cod. civ., quando il mandatario inizi l’esecuzione dell’incarico comunicando con il terzo in nome e per conto del mandante. La condotta omissiva del mandatario è causalmente rilevante quando il giudizio controfattuale dimostri che la condotta dovuta e omessa avrebbe impedito l’evento dannoso o ne avrebbe contenuto gli effetti; la transazione conclusa dal mandante con il terzo non esclude il danno se non ha coperto il periodo precedente alla costituzione in mora.
Il Fatto
Una lavoratrice conferiva a un’associazione sindacale l’incarico di tutelarla avverso il giudizio di inidoneità al lavoro formulato dal medico aziendale, che aveva determinato la sua sospensione dal lavoro e dalla retribuzione. L’associazione impugnava un licenziamento mai intimato e non provvedeva a inviare la diffida al datore di lavoro con l’offerta delle prestazioni lavorative. Solo dopo l’intervento di un nuovo legale la lavoratrice costituiva in mora il datore di lavoro, ottenendo in via transattiva il riconoscimento della retribuzione dal momento della diffida. Il Giudice di pace rigettava la domanda di risarcimento proposta contro l’associazione; il Tribunale, in riforma, accoglieva la domanda e condannava l’associazione al pagamento della retribuzione non corrisposta e delle spese sostenute.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, investita del ricorso dell’associazione sindacale, ha rigettato il ricorso esaminando i quattro motivi proposti. Sul primo motivo, relativo alla qualificazione del rapporto e all’applicabilità dell’art. 1176 cod. civ., la Corte ha ritenuto immune da censura la statuizione del Tribunale che aveva desunto l’accettazione del mandato dalla missiva inviata dalla dipendente dell’associazione al datore di lavoro, nella quale la stessa dichiarava di agire in nome e per conto della lavoratrice. Tale comportamento, ai sensi dell’art. 1327 cod. civ., aveva determinato il perfezionamento del contratto. Una volta accertata l’esistenza del mandato, l’obbligo di diligenza del mandatario prescinde dalla qualifica professionale del soggetto e si valuta secondo il criterio del buon padre di famiglia di cui all’art. 1710 cod. civ..
Quanto al secondo e terzo motivo, la Corte ha escluso che il Tribunale avesse male applicato i criteri di imputazione del danno da condotta omissiva. Il giudice di merito aveva correttamente condotto il ragionamento controfattuale, individuando nella mancata diffida al datore di lavoro la condizione necessaria del pregiudizio: se l’associazione avesse inviato una comunicazione che contestasse il giudizio di inidoneità e offrisse le prestazioni lavorative, la lavoratrice avrebbe potuto pretendere la retribuzione anche per il periodo precedente. La transazione conclusa con il datore di lavoro non era idonea a escludere il danno, avendo tacitato solo parzialmente le pretese retributive.
Sul quarto motivo, concernente la quantificazione del danno, la Corte ha dichiarato inammissibile la censura per genericità, rilevando che la denuncia di violazione dell’art. 1223 cod. civ. era avulsa dalla sentenza impugnata. Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. non era configurabile perché la ricorrente si doleva del mancato esame di un’argomentazione difensiva e non di un fatto storico; quanto al documento indicato, non erano state rispettate le prescrizioni di specificità richieste dagli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ..
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Nota della Redazione
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