Dicatio ad patriam e occupazione usurpativa: rigetto per motivi aspecifici (Cass. civ. Sez. II n. 11015 del 27.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il comportamento del proprietario di un fondo che, nel lottizzarlo, metta volontariamente e con carattere di continuità una striscia di terreno a disposizione della collettività, assoggettandola al relativo uso pedonale e carrabile, rende applicabile l’istituto della dicatio ad patriam, quale modo di costituzione di una servitù di uso pubblico. Ne deriva che la successiva esecuzione, da parte del Comune, di lavori di miglioria su detta striscia, segnatamente la realizzazione di un marciapiedi, non dà luogo a occupazione usurpativa, difettando i presupposti della trasformazione del bene in opera pubblica e della sua radicale manipolazione in “aliud” rispetto a quello precedente. Manca, altresì, a monte, un provvedimento amministrativo che riveli l’intendimento della P.A. di appropriarsi della strada e di trasformarla in strada pubblica, includendola nel relativo elenco. Sul piano processuale, il motivo di ricorso che non aggredisca la ratio decidendi e difetti di autosufficienza è inammissibile.

Il Fatto

Una società proprietaria di mappali su cui aveva realizzato complessi edilizi citò in giudizio il Comune, chiedendo l’accertamento della proprietà esclusiva di talune aree, la condanna dell’ente ad astenersi da attività lesive del libero godimento e il risarcimento per l’indebito utilizzo, oltre al danno da responsabilità precontrattuale e all’immagine. L’accesso ai fabbricati era garantito, fin dai primi anni ’70, da una strada privata che, nel 1988, il Comune aveva classificato come pubblica, avviando negli anni 2003/2004 interventi di manutenzione e destinando zone a pubblico posteggio.

Il Comune, in via riconvenzionale, chiese accertarsi l’esistenza di una servitù di uso pubblico costituita per dicatio ad patriam o per usucapione. Il Tribunale, ritenuta sussistente la servitù per dicatio ad patriam, rigettò la domanda della società; la Corte d’appello confermò, rigettando l’impugnazione principale e quella incidentale. La società ricorse per cassazione con sei motivi.

La Motivazione della Corte

I primi due motivi denunciavano la violazione degli artt. 112 e 277 cod. proc. civ., nonché degli artt. 832 e 834 cod. civ., lamentando l’omessa pronuncia su tutte le domande: la servitù sarebbe stata riconosciuta solo per un mappale e non per l’altro, con conseguente diritto al risarcimento per l’occupazione abusiva. La Corte li ha dichiarati inammissibili per difetto di specificità, non essendo riportati, neppure per le parti salienti, gli atti processuali su cui si fondano, con conseguente difetto di autosufficienza, al quale la Corte di legittimità non può porre rimedio (cfr. Cass. 22880/2017, 24808/2021). Il rigetto dell’appello incidentale, ha aggiunto, riguardava la pretesa del Comune di avere acquistato per usucapione la proprietà e non solo il diritto di servitù.

Il terzo e il quarto motivo deducevano la violazione degli artt. 112 e 277 cod. proc. civ. e dell’art. 2946 cod. civ., per il mancato rilievo della prescrizione del diritto del Comune a ottenere il trasferimento gratuito, in forza di un contratto preliminare del 1969. Anche tali motivi sono stati giudicati inammissibili: la ratio decidendi si fonda sull’accertato diritto di servitù per dicatio ad patriam, e non aggredisce tale ratio l’argomento sulla prescrizione del diritto al trasferimento (cfr. Sez. 6-3, Ordinanza n. 19989 del 10/08/2017). Inoltre, i motivi erano aspecifici per difetto di autosufficienza.

Il quinto motivo censurava l’erronea applicazione dei principi in materia di dicatio ad patriam, sostenendo che i giudici del merito avessero reputato sussistenti i medesimi requisiti dell’usucapione, laddove sarebbe occorso un comportamento spontaneo e volontario del proprietario. La Corte lo ha dichiarato inammissibile: l’onere di specificità di cui all’art. 366, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. impone di indicare le norme violate, esaminarne il contenuto precettivo e raffrontarlo con le affermazioni in diritto della sentenza impugnata, non potendosi demandare alla Corte una ricerca esplorativa ufficiosa (cfr. S.U. n. 23745, 28/10/2020; Cass. n. 18998/2021). Nel merito, la sentenza impugnata è conforme ai principi della Corte: la messa a disposizione volontaria e continuativa della striscia di terreno rende applicabile la dicatio ad patriam; i lavori di miglioria del Comune non integrano occupazione usurpativa, difettando la trasformazione in opera pubblica e un provvedimento amministrativo di appropriazione (cfr. Sez. 1, n. 16979 del 27/06/2018, Cass. nn. 15618/2018, 4851/2016, 12167/2020, 3175/1971).

Il sesto motivo, in materia di servitù di transito, sosta e parcheggio, non ha superato la soglia di ammissibilità per le medesime ragioni. Il ricorso è stato rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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